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La circolazione delle sentenze nell’Unione Europea

La circolazione delle sentenze nell’Unione Europea: riconoscimento ed esecuzione

Circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il legislatore comunitario, attraverso il Regolamento UE n. 1215 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, in vigore dal 10/1/2015 si afferma esplicitamente che le decisioni emesse da un organo giudiziario competente a conoscere nel merito la causa a cui il provvedimento stesso si riferisce sono riconoscibili e direttamente esecutive negli altri  Stati membri dell’Unione (diversi da quelli in cui questo è stato emesso), senza l’attivazione di particolari procedure (previsione in netto contrasto con il passato, quando preliminarmente era necessario un processo intermedio per validare le predette decisioni e, quindi, renderle poi esecutive). Lo spirito che ha animato l’UE in tale occasione è stato quello di ridurre tempi e costi, ma soprattutto quello di snellire ulteriormente le procedure ed evitare inutili e dannose interferenze con i provvedimenti emessi dal giudice di merito (ciò si sarebbe verificato nel caso in cui si fosse previsto che anche un provvedimento emesso da un organo non competente a conoscere nel merito la controversia fosse immediatamente riconosciuto ed esecutivo in un altro Paese Membro). La disciplina prevista dal legislatore comunitario presenta comunque temperamenti e limitazioni. Per quanto riguarda il riconoscimento immediato, infatti, vero è che l’art. 35 del Regolamento lo consente, ma è altrettanto evidente, in quanto previsto dal successivo art. 45, che esistono motivi in presenza dei quali possa essere espresso il diniego allo stesso riconoscimento e, quindi, all’esecutività della decisione. Tali ragioni, la cui presenza o meno può essere valutata solo a seguito di istanza ad opera di una delle parti che sia a ciò interessata, sono:

  • il fatto che il riconoscimento sia manifestatamente contrario all’ordine pubblico nello Stato richiesto;
  • l’eventualità per cui l’adesione sia stata resa in costanza di contumacia di una delle parti, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile a consentire a questi di presentare le proprie difese;
  • qualora la decisione sia incompatibile con un provvedimento emesso tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
  • allorché la decisione risulti incompatibile con un provvedimento emesso precedentemente tra le medesime parti in altro Stato membro o in un Paese terzo, in una controversia avente medesimo oggetto e titolo;
  • nel caso in cui la decisione sia in contrasto con le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5, nella misura in cui il provvedimento riguardi (in qualità di convenuto nel procedimento) il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore;
  • se la decisione è in contrasto con le disposizioni del capo II, sezione 6 relativa alle competenze esclusive di una determinata autorità di uno Stato membro.

Il procedimento con cui è richiedibile la valutazione circa l’esistenza di una delle precedenti condizioni per dichiarare il diniego è lo stesso con cui questo viene invocato in relazione all’esecuzione di un provvedimento straniero. In quest’ultimo ambito, dal momento che si è difronte a decisioni che (qualora richiamate all’interno di un procedimento) non necessitano di una dichiarazione di esecutività, qualunque parte interessata deve far istanza per la verifica da parte dell’organo giudiziario della sussistenza di una delle condizioni previste all’art. 45 (motivi per il diniego del riconoscimento).

La procedura per la richiesta di diniego al riconoscimento o all’esecutività di una decisione  

La procedura da porre in essere difronte a queste istanze, nella misura in cui non è disciplinata dal Regolamento testé in esame, è sottoposta alle previsioni legislative dello Stato membro richiesto. Il richiedente deve fornire all’autorità giurisdizionale competente una copia della decisione ed, eventualmente, una sua traduzione.

È doveroso sottolineare che la predetta autorità è quella dichiarata competente, da ogni Stato membro, a valutare il ricorrere di una causa di diniego del riconoscimento e, quindi, dell’esecutività di un provvedimento.  Il richiedente non è obbligato ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto.

Per l’applicazione della disciplina ora in parola la legge da seguire, nella misura in cui la procedura non sia soggetta al Regolamento, è quella del Paese dove è stata emessa la decisione per cui si richiede il diniego; ciascuna parte, comunque, può impugnare la decisione relativa all’istanza di diniego medesima.

Anche la statuizione in merito all’impugnazione è, a sua volta, ulteriormente impugnabile.

L’autorità chiamata a valutare l’istanza può, comunque, sospendere il procedimento, se la decisione è stata impugnata (attraverso un mezzo di impugnazione ordinario) nello Stato membro d’origine o se il termine per l’impugnazione non è ancora scaduto (in tal caso, fisserà il termine per il deposito della stessa). È da notare inoltre che, ove il provvedimento sia emesso in Irlanda, Cipro o Regno Unito, qualsiasi mezzo d’impugnazione è da considerarsi ordinario. Se, poi, la decisione contempla un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, quest’ultimo sarà adattato, nella misura in cui sia possibile, a un provvedimento previsto dallo Stato membro, purché abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi e interessi analoghi.

Conclusioni

Con il Regolamento UE 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, le decisioni in materia civile e commerciale (emesse dall’organo giudiziario competente a conoscere la causa, a cui il provvedimento si riferisce, nel merito) sono direttamente riconoscibili ed esecutive in un altro Stato membro, qualora un soggetto ne faccia espressa richiesta (senza che questi, tuttavia, avvii una procedura particolare).

Tale previsione, decisamente innovativa, non è comunque avulsa da limitazioni e condizionamenti: il Regolamento stesso prevede cause tipiche (previste all’art. 45), in forza delle quali è possibile effettuare istanza di diniego al riconoscimento e all’esecutività ad opera della parte interessata con la procedura tipica precedentemente descritta.

Avv. Giuseppe Bellini                             Dott. Giacomo Larcinese

 

Fonti Regolamento UE  215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012.