Scroll Top

Come superare lo stallo decisionale in ambito societario?

come superare lo stallo decisionale in ambito societario

Russian Roulette in ambito societario

La clausola c.d. “russian roulette” è quella clausola atipica, di regola inserita in un patto parasociale, che cerca di superare lo stallo decisionale che determina l’ingovernabilità dell’azienda.

L’occasione di parlarne viene dalla controversia esaminata dal Giudice di merito nella sentenza del Tribunale Roma, 19 ottobre 2017, n.19708, sez. III:

“La clausola “russian roulette” è valida e non viola il divieto di patto leonino ([1]) perché essa persegue interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, in quanto risolvere lo stallo decisionale vuol dire salvaguardare il progetto imprenditoriale ed evitare i costi e le lungaggini della procedura di liquidazione”.

Ma in cosa consiste?

Si tratta di un meccanismo che prevede la possibilità per il socio di vendere la propria quota ad un dato prezzo o di acquistare, al medesimo prezzo o criterio di valorizzazione del prezzo, l’altrui quota di partecipazione.

Il socio che riceve l’offerta può in questo caso o accettare l’offerta o in alternativa, “girare” l’offerta al medesimo prezzo alla parte che propone per prima l’offerta.

Quale rischio?

Tuttavia tale meccanismo nasconde un notevole rischio.

In particolare, qualora uno dei soci abbia una maggiore disponibilità finanziaria dell’altro e ne sia consapevole, vi sarà una buona possibilità che questi proponga un prezzo per lui conveniente e, allo stesso tempo, irraggiungibile per il partner.

Sicchè il socio “debole” sarà costretto a vendere le sue quote e il socio “forte”, invece, potrebbe persino apprezzare un’eventuale ipotesi di stallo decisionale e contribuire in mala fede a determinarla.

Alla luce di tali considerazioni e tenendo conto dei principi generali in materia di contratti, una parte della dottrina civilistica ha considerato la suddetta clausola potenzialmente contraria ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, specie nel caso in cui non venga determinato un prezzo minimo per la cessione delle azioni.

Clausole di drag along e russian roulette: differenze?

Le clausole di drag along([2]) e russian roulette assolvono, quindi, a funzioni diverse.

La prima (drag along) consente al socio di maggioranza di agevolare la cessione laddove il possibile acquirente non intenda effettuare l’investimento se non acquistando l’intero capitale sociale e alla minoranza di condividere un prezzo che incorpora in sé anche il valore del controllo.

La seconda (russian roulette) è invece diretta a risolvere le ipotesi di stallo decisionale concentrando in un solo socio l’intero capitale sociale.

Come evitare degenerazioni?

Con l’applicazione della clausola “russian roulette” si può proseguire l’attività sociale e tutelare il progetto imprenditoriale, anziché rischiare la dissoluzione della società per l’impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea ed evitare i costi e le lungaggini della procedura di liquidazione.

Tuttavia, è opportuno precisare che tale clausola è vincolata al verificarsi di situazioni che determinano o l’incapacità decisionale della società o la scadenza del patto parasociale, impedendo così che tale meccanismo diventi lo strumento attraverso il quale la parte può arbitrariamente escludere, anche in momenti favorevoli, l’altro socio dalla partecipazione societaria conseguendo le utilità che sarebbero spettate a questi ed eludendo, in tal modo, il divieto di patto leonino.

Dott.ssa Denise Amato                                                         Avv. Giuseppe Bellini

 

 

[1] Art. 2265 cc: “È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.

Il cosiddetto patto leonino prevede la totale esclusione del socio dalla partecipazione al rischio d’impresa o dagli utili, ovvero da entrambi.

[2] La clausola drag along (“patto di trascinamento” – diritto ad essere “trascinati”) prevede che il socio di maggioranza, che intende alienare la propria quota partecipativa, acquista il diritto di negoziare con i terzi – alle medesime condizioni economiche – la vendita non solo delle proprie azioni, ma dell’intero capitale della società, comprendendo, dunque, anche le partecipazioni di minoranza. Essa si configura, pertanto, come un diritto del socio alienante (il socio di maggioranza), che “trascina” le partecipazioni degli altri soci nel progetto di cessione delle proprie azioni, e come un obbligo dei soci di minoranza.

Lascia un commento