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Concorrenza sleale parassitaria: come tutelarsi dai parassiti?

Concorrenza sleale: come tutelarsi al meglio dai “parassiti”?

La fattispecie

Concorrenza sleale parassitaria: sul tema una definizione che consenta di comprendere e circoscrivere l’ambito di analisi ci arriva dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ricondotto tale fattispecie nell’alveo della disciplina prevista dall’art. 2598 c.c.

In prima battuta è la sentenza della Corte di Cassazione  n. 510 del 2004 ad affermare che la concorrenza parassitaria

ricorre solo ed unicamente allorquando l’attività commerciale dell’imitatore si traduca in un cammino continuo e sistematico (anche se non integrale) essenziale e costante sulle orme altrui, perché l’imitazione di tutto o di quasi tutto quel che fa il concorrente, l’adozione più o meno immediata di ogni sua iniziativa, se pure non realizzi una confusione di attività e di prodotti, è contrario alle regole che presiedono all’ordinario svolgimento della concorrenza.

L’imprenditore commerciale che si pone nella scia del concorrente, in modo sistematico e continuativo, viene a trarre profitto dagli studi, dalle spese di preparazione e prenotazione altrui e, utilizzando le realizzazioni già sperimentate, “evita il rischio dell’insuccesso”.

Successivamente, la stessa Corte ha elaborato un distinto concetto di concorrenza parassitaria c.d. “sincronica”, opposta a quella c.d. “diacronica”, che sembra avulso dal presupposto della reiterazione nel tempo della condotta imitativa e dal suo concentrarsi in un lasso di tempo ridotto.

Tale opinione pare essere stata superata, però, dall’evoluzione della stessa Cassazione che in successive pronunce è tornata a richiedere la sussistenza della reiterazione cronologica delle condotte imitative.

Si tratta di una puntualizzazione che appare opportuna, se si considera che la figura della concorrenza parassitaria rischia di bloccare tutte quelle iniziative imitative che si producono normalmente nel libero mercato, traducendosi in sostanza in uno strumento di protezione di oligopoli, se non addirittura di monopoli.

Occorre, allora, individuare un punto di equilibrio tra condotte lecite e illecite.

Trattandosi di attività squisitamente economiche, tale bilanciamento va rinvenuto nel concreto contenuto e nell’impatto che determinate condotte possono avere sul mercato.

https://www.studiolegalebellini.eu/difesa-patrimonio-aziendale/

Le caratteristiche principali della concorrenza sleale parassitaria

Da quanto sinora esposto appare evidente come i requisiti di base della concorrenza parassitaria siano:

  • ripetitività e sistematicità dell’attività imitativa del progetto concorrenziale;
  • immediatezza della riproduzione, così da approfittare del traino dato dall’iniziativa del concorrente in termini di risparmio sui costi di produzione.

In base a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 13423 del 2004, la nozione di concorrenza parassitaria non sussisterebbe solo nel caso in cui vi sia un’azione imitativa estesa a tutte o quasi le branche di attività del concorrente, bensì anche qualora l’imitazione abbia come riferimento solo il settore di punta e il principale fatturato del concorrente, se l’iniziativa di riproduzione è totale e ripetuta nel tempo.

Si deve ritenere pertanto che anche questo tipo di imitazione, pur riferita a tutte le attività assunte in relazione solo ad un ambito circoscritto di prodotti, sia soggetta all’applicazione dell’art. 2598 c.c.

Concorrenza sleale parassitaria e proprietà intellettuale

La tutela della forma del prodotto gioca un ruolo primario nelle dinamiche del mercato, sia perché funzionale ad un risultato tecnico sia in quanto attrattiva estetica e idonea a favorire le vendite.

In linea generale, si può ricordare che la forma è tutelabile come disegno o modello (registrato o di fatto), come marchio, come espressione di una creatività che raggiunge un portato artistico, al fine della tutela del diritto d’autore.

Ove, invece, la forma del prodotto non possa accedere alla protezione qualificata appena descritta, a causa della mancanza dei requisiti o di ragioni temporali, si delinea la possibilità di ricorrere alla tutela sul piano della concorrenza sleale (autonoma o dipendente).

Nello specifico della concorrenza sleale parassitaria, può registrarsi nella giurisprudenza l’inclinazione a traslare il parassitismo dall’inquadramento nell’ambito della concorrenza sleale confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.) e appropriativa (art. 2598 n. 2 c.c.) a quello più indefinito dei comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale (n.3).

Tale considerazione è particolarmente vera in alcuni settori piuttosto che in altri.

Ad esempio nel mondo della moda, la creatività, l’innovazione, l’originalità appaiono essenziali, non si possono definire semplici requisiti per la protezione, ma elementi connaturati all’intrinseca essenza del fenomeno.

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Gli strumenti di tutela accordati dal nostro ordinamento in caso di concorrenza sleale parassitaria

Con riferimento agli strumenti di tutela che possono essere accordati, se il fenomeno è inquadrabile esclusivamente nell’ambito della concorrenza sleale, si potrà far ricorso alle sole misure, cautelari e di merito, previste per tale tipologia di illecito e, quindi, fare ricorso alle previsioni di cui agli artt. 2599 (sanzioni per l’accertata concorrenza sleale) e 2600 (risarcimento del danno a seguito di concorrenza sleale) c.c. ed in sede cautelare agli artt. 670 (sequestro giudiziario) e 700 (provvedimenti d’urgenza) c.p.c.

Laddove, invece, la fattispecie riguardi anche la tutela del marchio o di modelli registrati, gli strumenti di tutela si estendono a pieno titolo a tutte le misure previste dal Codice della Proprietà Industriale.

Queste ultime, inserite nel Capo III del predetto codice, ricomprendono tutti gli istituti giurisdizionali attivabili dall’imprenditore per la tutela dei propri diritti relativi alla proprietà industriale e spaziano, a titolo meramente esemplificativo, dall’azione di rivendica alla richiesta di descrizione e sequestro (in alternativa fra loro o con il secondo subordinato alla prima); non vanno poi dimenticate le eventuali sanzioni che possono derivare al soggetto giudicato colpevole (ossia le misure correttive, le sanzioni amministrative, civili o addirittura penali).

Nel giudizio di merito si potrà ottenere:

  • l’inibitoria definitiva,
  • l’eventuale conferma dei provvedimenti accordati in sede cautelare,
  • la condanna al risarcimento dei danni, nonché la pubblicazione della sentenza (anche via Internet, dovendosi valutare nel settore specifico, in cui di volta in volta ci si trova, l’utilità e l’opportunità di un simile mezzo).

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Conclusioni: che fare in caso di concorrenza sleale parassitaria?

In base a quanto detto in questa sede, è possibile affermare che la concorrenza parassitaria si verifichi ogni qualvolta l’attività commerciale dell’imitatore si traduca in un cammino continuo e sistematico (anche parziale), da ritenersi essenziale e costante sulle orme altrui, poiché l’imitazione di tutto o quasi tutto ciò che compie il concorrente, nonché l’adozione più o meno immediata di ogni sua iniziativa, pur non realizzando una confusione di attività e di prodotti, è contrario alle regole che presiedono all’ordinario svolgimento della concorrenza.

Se il fenomeno è inquadrabile esclusivamente nell’ambito della concorrenza sleale, gli strumenti di tutela che possono essere accordati corrispondono alle sole misure, cautelari e di merito, previste per tale tipologia di illecito dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile.

Qualora, invece, sia applicabile e necessaria anche la tutela predisposta per un marchio o per modelli registrati, la disciplina di tutela si estenderà a pieno titolo a tutte le misure previste dal Codice della Proprietà Industriale.

Avv. Giuseppe Bellini        Dott. Giacomo Larcinese

 

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Fonti

 Sentenza Corte di Cassazione, n. 510 del 2004, su www.monzacameracivile.it;

Commento alla sentenza della Corte di Appello di Trento del 19 febbraio 2005, a cura del Servizio Regionale del Mercato, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano;

La tutela contro il parassitismo nel mondo della moda: gli sviluppi della giurisprudenza”, relazione tenuta al Convegno “Fashon & the Ip Law”, Università di Parma, 19 ottobre 2012, su www.filodiritto.com;