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La fiscalità diretta del Trust: un breve approfondimento!

FISCALITA’ DIRETTA DEL TRUST: UN BREVE APPROFONDIMENTO

Abbiamo già parlato in precedenti articoli dell’importanza del Trust.

In particolare, abbiamo approfondito il Trust aziendale ed per rischio professionale medico.

Oggi approfondiamo il tema della fiscalità diretta di questo strumento.

La Legge finanziaria 2007[1] ha inserito il Trust tra i soggetti passivi IRES, distinguendo tra:

–              trust residenti, ossia:

  1. a) quelli nel territorio dello Stato con oggetto esclusivo e principale l’esercizio dell’attività commerciali (c.d. trust commerciali residenti);
  2. b) quelli nel territorio dello Stato che non hanno quale oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (c.d. trust non commerciali residenti);

–              trust non residenti, ossia fuori dal territorio dello Stato ma facendo riferimento ai redditi prodotti nello stesso.

SONO INDIVIDUATI I BENEFICIARI?

I redditi del trust hanno un regime di tassazione diverso a seconda che l’atto istitutivo individui i beneficiari:

–              i trust con beneficiari di reddito individuati, ossia “trasparenti”.

Vengono imputati i redditi in base alla quota di partecipazione stabilita nell’atto costitutivo

Il trust non viene considerato soggetto autonomo passivo d’imposta.

Il reddito è assoggettato a tassazione in capo ai beneficiari in proporzione alle quote di partecipazione di ciascuno.

–              i trust senza beneficiari di reddito individuati, ossia “opachi”.

Il trust è autonomo soggetto d’imposta.

Vi è una tassazione diretta in capo allo stesso (aliquota IRES).

–              i trust con una parte di reddito attribuita ai beneficiari e una parte accantonata, ossia “misti

La parte di spettanza ai beneficiari individuati di reddito sarà tassata in capo a questi.

L’altra parte in capo al trust.

QUALE BASE IMPONIBILE?[2]

In particolare, le basi imponibili e le aliquote applicabili sono le seguenti:

  1. base imponibile ai fini Irpef ed Ires, dunque, è il 77,74% (sino al 31/12/2016; successivamente il 100%);
  2. tassazione: alla persona fisica beneficiaria del trust trasparente verrà applicata l’aliquota Irpef dello scaglione corrispondente alla quota attribuita, a prescindere dall’effettiva percezione, per un minimo del 23 % ed un massimo del 43%; in caso di trust opaco, l’aliquota applicata sarà del 24% (Ires).

Per ulteriori approfondimenti sulla materia del Trust, vi invitiamo a seguire le pagine di questo blog.

Avv. Giuseppe Bellini                                  Dott.ssa Maddalena Comiotto

 

 

[1] L. 296/2006, all’art. 1, commi 74 – 76 prevede la modifica dell’art. 73 TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi.

[2] Per la determinazione del reddito del Trust bisogna fare riferimento agli artt. 81-142 TUIR (trust commerciale residente), 143-50 TUIR (ente non commerciale residente), 151-52 TUIR (enti commerciali non residenti) e 153-154 ( TUIR enti non commerciali non residenti).

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