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Fusione aziendale: per quali motivazioni dovresti pensarci?

In questi giorni tiene banco l’ipotesi di fusione aziendale FCA – Renault.

Ma cos’è la fusione aziendale?

La fusione è un’operazione straordinaria che consiste nell’integrazione dei patrimoni di due o più società in una sola, e la creazione di un’organizzazione unitaria che si sostituisce alla precedente pluralità[1].

Quali sono le forme di fusione previste dal nostro ordinamento?

  • Fusione propria o c.d. in senso stretto: le società partecipanti alla fusione perdono la loro soggettività giuridica e si estinguono, dando origine ad una nuova società, alla quale partecipano i soci delle società fuse.
  • Fusione per incorporazione: una società conserva la propria soggettività giuridica mentre le altre vengono assorbite e si estinguono. Tuttavia va sottolineato, che la fusione mediante incorporazione non determina sempre l’estinzione della società incorporata, né crea sempre un nuovo soggetto di diritto (fusione paritaria).
  • Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (leveraged buy-out): Una società contrae debiti per acquisire il controllo dell’altra, e per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultime viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti. [2]

Consulenza societaria (Contratti e Accordi Commerciali)

Quali sono le fasi del procedimento di fusione?

  • Fase preparatoria
  • Fase deliberativa
  • Fase attuativa.

Fase preparatoria

Nella fase preparatoria gli atti e i documenti che devono essere compiuti e redatti sono:

  • Il progetto di fusione, che deve essere sottoscritto dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione e depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese, nonché in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione durante i 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione[3];
  • La situazione patrimoniale (che deve essere riferita a una data non anteriore a centoventi giorni prima del deposito del progetto di fusione nella sede della società) e deve essere redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio[4];
  • La relazione dell’organo amministrativo che deve illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o quote, indicandone i criteri di determinazione e le eventuali difficoltà di valutazione;
  • La relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio e deve indicare: il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di esse, e le eventuali difficoltà di valutazione. Tale relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo e dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio.

Consulenza societaria (Contratti e Accordi Commerciali)

Fase deliberativa

Nella fase deliberativa la fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l’approvazione del relativo progetto.[5]

Nelle società di capitali la decisione è assunta nel rispetto delle norme previste per la modificazione dello statuto. Nelle società di persone è assunta dalla maggioranza, calcolata secondo le quote di partecipazione agli utili e al socio che non abbia consentito spetta il diritto di recesso.

Infine, oggetto di approvazione è il progetto di fusione in blocco, col contenuto indicato nell’articolo 2501 ter c.c. La decisione può apportare al progetto modifiche, ma solo nelle parti che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi. La deliberazione, o la decisione, deve essere depositata e iscritta ex art. 2502 bis c.c. [6]

Fase attuativa

Nella fase attuativa il procedimento di fusione si conclude con la stipula dell’atto di fusione, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2504 c.c.[7] Inoltre, la fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504.

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Per quali ragioni un Imprenditore dovrebbe pensare ad una fusione?

Gli scopi della fusione tra due o più società possono essere:

produttivo: migliore utilizzo e sfruttamento degli impianti per aumentare così le capacità produttive;

commerciale: aumento della competitività e riduzione della concorrenza mediante l’acquisizione dell’impresa concorrente;

tecnologico: acquisizione di marchi, brevetti, licenze, segreti di fabbricazione, know-how, diritti di sfruttamento per lo sviluppo di nuove tecnologie;

amministrativo: riduzione dei costi amministrativi;

logistico: ottimizzazione del processo distributivo (trasporto, magazzinaggio, ecc.);

finanziario: compensare gli squilibri delle imprese che si fondano e migliorare così le condizioni di negoziazione.

***

Se stai pensando ad acquisizioni societarie che poi possano sfociare in una fusione, contattaci per valutare il tuo caso.

Dott.ssa Denise Amato                                 Avv. Giuseppe Bellini

 

 

Note a margine

[1]Art. 2501 c.c. Forme di società: “La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre. [2 co.] La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.”

[2] Art. 2501 bis c.c Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento: Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

[3] Art. 2501 ter c.c Progetto di fusione: “L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2) l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

[2 co.] Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

[3 co.]  Il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

[4 co.]  Tra l’iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

[4] Art. 2501 quater c.c.: L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.

[2 co.] a situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.

[3 co.] La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

[5]  Art. 2502 c.c. Decisione in ordine alla fusione: La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto.

Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto. [2co.]

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

[6] Art. 2502 bis c.c. Deposito e iscrizione della decisione: La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI, VII deve essere depositata per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’art. 2501 septies (il progetto di fusione con le relazioni, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale, le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell’articolo 2501 quater, primo comma.

[7] Art. 2504 c.c.:  La fusione deve risultare da atto pubblico.

L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

 

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