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Fondo Patrimoniale: uno strumento obsoleto ed inflazionato

“Gli strumenti a tutela del patrimonio DELL’IMPRENDITORE”

Parte Seconda

Fondo patrimoniale

Nel post sugli strumenti a tutela dell’imprenditore, abbiamo accennato al c.d.  fondo patrimoniale.

Questo istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del diritto di famiglia (L. n. 151 del 19 maggio 1975), sostituendo quello originario del “patrimonio familiare”.

Storicamente è lo strumento per eccellenza che l’ordinamento mette a disposizione dell’imprenditore.

La finalità? Costituire una dotazione patrimoniale vincolata al soddisfacimento delle sole esigenze della famiglia.

Il fondo può essere costituito da ciascuno dei coniugi (in regime di separazione dei beni), da entrambi (in regime di comunione legale) oppure da un terzo.

Nei primi due casi la condizione per l’esistenza del fondo è la sussistenza del vincolo coniugale.

La costituzione del fondo, per disposizione legislativa, deve avvenire per atto pubblico, quale atto inter vivos, in presenza di due testimoni ovvero, se il costituente è un terzo, anche mediante testamento.

Quali beni possono essere inseriti nel fondo?

I beni oggetto di fondo possono essere solo beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito.

Tra i beni immobili e mobili registrati possono considerarsi oggetto di fondo patrimoniale non solo il diritto di proprietà, ma anche la nuda proprietà, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la superficie, l’enfiteusi e le servitù prediali.

I titoli di credito per essere costituiti nel fondo devono essere nominativi con annotazioni del vincolo di destinazione sul certificato o in altro modo idoneo.

Pertanto, devono considerarsi esclusi dal fondo tutti i beni che non sono soggetti ad iscrizione nei pubblici registri.

Sono esclusi, per espressa previsione normativa (art. 816 e 817 c.c.), le universalità di beni mobili e le pertinenze.

 

I beni costituiti nel fondo patrimoniale ed i relativi frutti, essendo soggetti ad un vincolo di destinazione, possono essere utilizzati all’unico fine di soddisfare i bisogni della famiglia.

Non per attività di impresa svolta da uno od entrambi i coniugi.

La teoria dice che tali beni non possono essere aggrediti dal creditori dell’imprenditore.

Il predetto assunto risulta particolarmente interessante ed invitante per l’imprenditore che voglia “tenere al sicuro” il patrimonio familiare dal possibile sfortunato andamento della sua attività economica.

E’ sotto gli occhi di tutti, tuttavia, che l’utilizzo di tale istituto si è spesso rivelato un abuso al solo scopo di sottrarre i cespiti all’aggressione dei creditori.

Per questo motivo il fondo patrimoniale è ormai nell’occhio del ciclone della giurisprudenza.

Sintesi dei principali vantaggi e svantaggi del fondo patrimoniale

I vantaggi dell’istituto sono:

  • la creazione di una dotazione patrimoniale vincolata alle esigenze della famiglia (c.d. vincolo di destinazione);
  • il fondo di regola non può essere aggredito dai creditori dell’imprenditore.

Gli svantaggi, invece, sono:

  • la necessaria esistenza del vincolo coniugale, requisito che attualmente non rispecchia la realtà sociale, essendo frequenti le convivenze more uxorio, le quali risultano totalmente escluse dall’utilizzo dell’istituto;
  • la non aggredibilità del fondo da parte dei creditori è relativa e non assoluta; infatti, nel caso in cui l’imprenditore utilizzi l’istituto a fini fraudolenti con conseguente violazione della “par condicio creditorium”, è aggredibile dagli stessi con azione revocatoria ex art. 2901 c.c..

CONCLUSIONI

Il fondo patrimoniale non rappresenta più uno strumento di tutela sufficiente nella società attuale.

Esso, infatti, non tiene conto degli attuali assetti familiari che sono cambiati, così come è mutata la società.

Si pensi solo alla anacronistica necessità di un vincolo coniugale per la sua costituzione, che esclude dall’utilizzo dell’istituto gli imprenditori che convivono more uxorio.

Inoltre, l’abuso dell’istituto avvenuto in passato ne ha incrinato la credibilità nei Tribunali.

E’ infatti molto frequente vedere sentenze di revoca del fondo patrimoniale.

Riteniamo che questo istituto debba ritenersi obsoleto ed assolutamente inflazionato.

Siamo a Vostra completa disposizione, al fine di valutare la soluzione migliore per le Vostre esigenze di protezione del patrimonio.

Avv. Giuseppe Bellini                                                Dott.ssa Maddalena Comiotto