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Infortunio sul lavoro: ma è sempre colpa dell’Imprenditore?

INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITA’ DATORIALE – LA TITOLARITA’ DI POSIZIONE DI GARANZIA DEL DATORE DI LAVORO COMPORTA AUTOMATICO ADDEBITO DI RESPONSABILITA’?

Nella realtà di tutti giorni le aziende devono far fronte a spiacevoli evenienze, come gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.

Capita spesso che il datore di lavoro venga condannato quale unico responsabile del fatto occorso al proprio dipendente, ai sensi dell’art. 2087: ciò avviene, di frequente, anche per il riconoscimento al lavoratore dell’indennizzo da parte dell’INAIL, il quale deriva dalla c.d. “occasione lavoro”.

Tuttavia, ferma restando la configurabilità della predetta responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c. quale responsabilità di tipo contrattuale, in base ad una doverosa interpretazione letterale e di buona fede di quest’ultima, è evidente che l’intenzione del legislatore non era quella di prevedere tout court una responsabilità di tipo oggettivo.

Pertanto, la responsabilità del datore di lavoro non può derivare solo ed esclusivamente dall’esistenza di un rapporto contrattuale e dal presupposto “occasione lavoro”, che giustifica l’indennizzo INAIL.

Recentemente la Cassazione Penale si è pronunciata sul punto affermando che non avrebbe pregio la prospettazione di una responsabilità oggettiva in quanto, ai sensi dell’art. 2087 c.c., la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

Con la conseguenza che il lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute deve provare non solo l’esistenza del danno, ma anche la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro[1].

La posizione di garanzia del datore di lavoro sia titolare non comporta automatico addebito di una responsabilità colposa a carico del garante in quanto, ai fini dell’individuazione della sua responsabilità, il principio di colpevolezza ex art. 43 c.p. impone di valutare la contemporanea sussistenza di:

  1. Violazione da parte del garante di una regola cautelare (generica o specifica);
  2. Nesso di causalità tra violazione ed evento dannoso;
  3. Prevedibilità dell’evento, cosicché l’evento dannoso sarebbe stato evitato se fossero state adottate delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito).

Con la conseguenza che per affermare la responsabilità del datore di lavoro non è sufficiente che sussista la c.d. “occasione di lavoro” richiesta dal T.U. 1124/1965 per l’indennizzabilità da parte dell’INAIL dell’infortunio sul lavoro.

E’ invece necessario che l’evento in questione sia prevedibile ed evitabile con una condotta esigibile dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 43 c.p.[2].

Il giudizio sulla colpa e quindi sul comportamento esigibile dal datore di lavoro e sulla prevedibilità dell’evento, trova fondamento innanzitutto nell’art 43 codice penale ed è presupposto necessario per l’affermazione della responsabilità datoriale.

Quali conclusioni trarre?

E’ dunque chiaro che di fronte al fatto che, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia ed il lavoratore abbia ricevuto un indennizzo da parte di INAIL, non ci possa essere automatica affermazione di responsabilità del datore di lavoro, in quanto – nonostante il fatto sia avvenuto in azienda – è onere del lavoratore provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale.

Quindi:

  1. Se il datore di lavoro ha puntualmente adempiuto ai suoi obblighi di prevenzione dei rischi riconoscibili e prevedibili ed ha
  2. informato e formato correttamente il lavoratore,
  3. Se il lavoratore non assolve il proprio onere di provare il danno,
  4. il nesso di causalità con una violazione da parte del datore di lavoro non è prova della sua condotta colposa.

Pertanto il datore di lavoro non potrà essere condannato al pagamento del c.d. danno differenziale.

Se nella tua Azienda si è verificato un infortunio sul lavoro, ti consigliamo di contattarci per approfondire il tuo caso.

Avv. Giuseppe Bellini                                            Dott.ssa Maddalena Comiotto

 

[1] Cfr. Ord. Sez. Pen. VI, 22 marzo 2016, n. 5655

[2] Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 43013/2015

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