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Protective Trust: uno strumento inammissibile solo “formalmente”

COS’E’ IL PROTECTIVE TRUST?

Protective Trust: si tratta di un particolare tipo di trust, nato dalla prassi anglosassone.

In esso la posizione beneficiaria è intrinsecamente limitata ed oggettivamente instabile.

In altre parole, il beneficiario sarà tale fino a quando si verifichi un avvenimento che, per previsione dell’atto istitutivo, lo farà venire meno.

COSA PREVEDE L’ATTO COSTITUTIVO DI UN PROTECTIVE TRUST?

L’atto istitutivo di un “protective trust” prevede che il diritto del beneficiario al reddito / capitale duri sino a quando costui subisca un atto cautelare od esecutivo da parte dei propri creditori, oppure venga dichiarato fallito.

In sostanza la posizione del trustee viene considerata “protettiva” dei beni a lui affidati.

A fronte del manifestarsi dei predetti eventi, il trust che attribuisce al beneficiario un diritto di credito può modificarsi:

  • in un trust finalizzato al mantenimento del beneficiario, oppure
  • prevedere la sostituzione di quest’ultimo, ad esempio, con i suoi discendenti.

QUANDO PUO’ ESSERE ISTITUITO UN PROTECTIVE TRUST ALL’ESTERO?

La figura di cui si discute può essere prevista qualora la legge regolatrice sia quella inglese, che prevede una completa disciplina della materia.

Al pari di Bahamas, Bermuda, Belize, British Virgin Islands, Cayman e Singapore.

In caso contrario, l’atto istitutivo oltre a prevedere il “protective trust”, dovrebbe disciplinarlo completamente e fare rinvio ad una della leggi regolatrici.

COME PUO’ UN IMPRENDITORE ITALIANO ISTITUIRE UN TRUST CHE LO PROTEGGA?

In mancanza di disciplina da parte della legge italiana, il trust in questione non può ritenersi consentito per il solo fatto della previsione del rinvio ad una delle leggi regolatrici.

Ciò in considerazione del vaglio di ammissibilità dell’atto istitutivo previsto dall’art. 15 Convenzione Trust, nonchè dell’esistenza di precise norme imperative del nostro ordinamento.

Mi riferisco, in particolare, all’art 2740, co. 2 cod. civ. il quale prevede che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Preso atto del fatto che la legge italiana non prevede e disciplina tale figura, al fine di garantire al beneficiario una tutela certa, ottenendo il medesimo risultato di un protective trust, è consigliabile far ricorso alla figura del trust c.d. “discrezionale”.

Tale figura, perfettamente valida nel nostro ordinamento, consente di rendere il trust non aggredibile, neppure in via cautelare,  dai creditori e non acquisibile dalla curatela fallimentare.

Avv. Giuseppe Bellini

Avv. Maddalena Comiotto

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