Scroll Top

Recesso socio Srl: è possibile una rinuncia preventiva?

Recesso socio Srl: inquadriamo la questione…

Ai sensi dell’articolo 2437 cc[1] il recesso è un atto unilaterale recettizio che produce i suoi effetti dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime viene a conoscenza della società destinataria.

Il presupposto del diritto di recesso del socio è il dissenso di questo rispetto alla delibera che riguardi le «cd basi essenziali della società».

Quando non può essere esercitata la rinuncia al diritto di recesso?

La rinuncia al diritto di recesso non può essere esercita nei casi espressamente previsti dal 1° comma del presente articolo.

Perché?

Perché secondo il comma 6 dell’articolo 2437 cc è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso.

Quando è ammessa?

E’ ammessa quando la rinuncia preventiva al diritto di recesso riguarda le ipotesi previsti dal 2° comma dell’articolo 2437[2], perché trattandosi di cause di recesso derogabili (ovvero che possono essere modificate o soppresse con apposita clausola statutaria), i soci possono rinunciare al loro diritto di recedere.

Un chiarimento della Giurisprudenza di merito…

Tuttavia, una importante precisazione è stata fornita dal Tribunale di Genova nella sentenza 13 novembre 2013 n° 3389.

Nel caso di specie infatti il Tribunale ha dichiarato:

“Il diritto di recesso in capo al socio non può essere esercitato, se il socio pur non intervenendo in assemblea, abbia espresso il proprio consenso all’adozione della decisione legittimante il recesso”.

***

In conclusione, una rinuncia preventiva è possibile tranne nei casi previsti dal primo comma dell’articolo 2437, perché ritenute cause legali inderogabili.

Nei casi previsti dal secondo comma, una rinuncia preventiva è possibile, ma il diritto di recesso non può essere esercitato se il socio abbia concorso, esprimendo voto favorevole in assemblea alla delibera legittimante il recesso.

Dott.ssa Denise Amato

Avv. Giuseppe Bellini

 

Note a margine

[1] Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

  1. a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;
  2. b) la trasformazione della società;
  3. c) il trasferimento della sede sociale all’estero;
  4. d) la revoca dello stato di liquidazione;
  5. e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
  6. f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
  7. g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

 

[2] Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

  1. a) la proroga del termine;
  2. b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

 

Post Correlati

Lascia un commento