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Responsabilità medica: il Dottore può sbagliare?

Nel corso degli ultimi anni stiamo assistendo ad un rilevante aumento del numero di procedimenti penali aventi quale oggetto la “responsabilità medica”.

La peculiarità dei soggetti coinvolti (medico-paziente), nonché l’esigenza di tutelare gli interessi di queste due figure, complica notevolmente l’analisi legata all’applicazione del diritto in materia.

In effetti il paziente ha un innegabile interesse ad essere curato nel migliore modo possibile, avvalendosi dell’operato del medico-professionista.

Di contro il medico, il quale svolge un’attività legata a doppio filo al risultato atteso (i.e. guarigione del paziente), subisce sempre più il rischio intrinseco legato allo svolgimento della sua attività professionale.

La preoccupazione di subire conseguenze sanzionatorie, nonché risarcitorie, legate all’instaurarsi di un eventuale processo spinge il medico a porre in essere una pratica, la c.d. “medicina difensiva”.

Quest’ultima può essere considerata sotto due aspetti:

1) positiva, allorquando i medici prescrivono esami, visite o medicinali superflui, esponendo il paziente a pratiche non necessarie;

2) negativa, quando il professionista cerca di evitare l’esecuzione di trattamenti od operazioni rischiose cercando di dirigere il paziente in altre strutture.

Per fare fronte a questa problematica, a partire dagli anni Settanta negli USA si è cercato di formalizzare delle regole cautelari mediche, capaci di rappresentare una guida volta ad indirizzare in modo appropriato le decisioni terapeutiche.

Tali regole sono generalmente conosciute con il nome di “linee-guida”, le quali si sostanziano in regole operative di carattere obiettivo e predeterminato (ad onore del vero non sempre applicabili al caso specifico).

Il Legislatore italiano, con il d.l. 158/2012 (decreto Balduzzi), è intervenuto in merito alle problematiche sopra esposte:  l’art. 3 del predetto decreto prevede che: “l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee-guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve”.

Il decreto legge “Balduzzi” ha quindi modificato il ruolo assunto dalle linee-guida e dal grado della colpa nel panorama della responsabilità professionale medica, modificando l’elemento del grado della colpa da mero indice di commisurazione della pena a elemento discriminatorio fra penalmente rilevante o irrilevante.

Sembrerebbe proprio di poter dire che al medico sia ora consentito un minimo margine di errore: nulla è cambiato invece dal punto di vista civilistico, perché il risarcimento del danno è comunque previsto e coperto da polizze assicurative.

Se avete dubbi in merito a casi pratici che vi sono occorsi, non esitate a contattarci per un consulto.

Avv. William Moretti

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