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Società partecipate: il socio della holding può guardare i documenti?

COSA SI INTENDE PER DIRITTO DI ACCESSO?

Società partecipate e diritto d’accesso. Il diritto di accesso è il diritto del socio di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento di affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

COSA PREVEDEVA LA DISCIPLINA PREVIGENTE ALLA RIFORMA SOCIETARIA?

Prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario, il controllo individuale del socio era disciplinato dall’articolo 2489 c.c. prev., il quale prevedeva da un punto di vista soggettivo che l’esercizio di tale diritto era previsto solo per le società prive del collegio sindacale e a ciascun socio, mentre da un punto di vista oggettivo prevedeva che il diritto di controllo riguardasse i soli libri sociali obbligatori di cui all’articolo 2478 c.c.

COSA PREVEDE L’ATTUALE DISCIPLINA?

L’attuale disciplina prevede da un punto di vista soggettivo che il diritto di avere notizie in relazione allo svolgimento degli affari sociali è consentito ai soci anche in presenza del collegio sindacale o del revisore e, spetta a coloro che partecipino all’amministrazione della società e da un punto di vista oggettivo che il diritto di controllo riguarda non solo i libri sociali obbligatori ma anche tutti i documenti inerenti all’amministrazione.

ORDINANZA 20 FEBBRAIO 2019 DEL TRIBUNALE DI TORINO

Un importante chiarimento è stato fornito dall’ordinanza n° 25448  del 20 Feb 2019 del Tribunale di Torino che ha stabilito:

“In virtù di quanto disposto dall’art. 2476 c.c. il diritto di accesso del socio alla documentazione sociale è una manifestazione del suo potere individuale di controllo – anche, ma non necessariamente – collegato alla legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e, come tale, esercitabile in via potestativa, senza che il socio debba indicare o dimostrare l’utilità della documentazione a cui intende accedere rispetto ad uno specifico interesse fermo restando il limite di azioni palesemente abusive e del necessario rispetto di esigenze di riservatezza di sociali (quando, per esempio, il richiedente è anche amministratore di altra società concorrente). Ciò detto, si deve ammettere che il socio della società holding non operativa possa esercitare il diritto di accesso alla documentazione di una società partecipata”.

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Si può quindi sostenere che il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari è un diritto spettante a ciascun socio, la cui funzione preminente, unitamente al diritto d’ispezione, è quella di consentire un determinato controllo sulla amministrazione della società per permettergli l’esercizio consapevole e corretto del diritto di voto e di valutare un’eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

E’ però possibile introdurre limiti all’esercizio del diritto d’accesso, a tutela di esigenze di riservatezza?

A questo quesito rispondono invece due recenti pronunce del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa (n°5883/20178321/2017), che hanno stabilito:

“Il diritto di consultazione di cui all’art. 2476 comma II° c.c. non può essere oggetto di limitazione generale e non necessita di alcuna dimostrazione di specifico interesse da parte del socio. Infatti si tratta di uno strumento riconosciuto al fine di esercitare un potere di controllo, finalizzato alla verifica della gestione sociale in atto”. 

Tuttavia, i giudici hanno anche affermato che per risolvere il problema del diritto di accesso del socio alle informazioni e l’esigenza di riservatezza della Società è possibile nascondere i dati sensibili presenti nella documentazione quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori.

MA è POSSIBILE INTRODURRE CLAUSOLE CHE DISINCENTIVANO UN UTILIZZO IN MALA FEDE DEL DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE?

Ferma la non ammissibilità di clausole dirette ad incidere in pejus sul contenuto del diritto di controllo, si può pensare di intervenire, a livello statutario, con una più specifica disciplina delle modalità attraverso cui i soci possano esercitare i poteri di informazione e controllo.

Ad esempio indicando le formalità da rispettare per richiedere l’accesso ai libri sociali prevedendo termini di preavviso minimi; limitando il numero dei consulenti che possano essere coinvolti e loro requisiti; imponendo obblighi di riservatezza in capo ai soci e consulenti; vietando qualsivoglia forma di divulgazione a fini concorrenziali, ecc.

Questo a maggior tutela dell’operatività della società partecipata.

Dott.ssa Denise Amato

Avv. Giuseppe Bellini

 

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