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Subfornitura e abuso di dipendenza economica

Subfornitura

“CONTRATTO DI SUBFORNITURA E ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA”

Contratto di subfornitura – La fattispecie e la normativa

Ritorniamo nuovamente sul tema della dipendenza economica di alcune imprese sul mercato, partendo dal contratto di subfornitura.

Il contratto di subfornitura è una tipologia di contratto molto diffusa nell’attuale prassi commerciale ed è un rapporto che viene instaurato tra un’impresa c.d. committente, che invece di provvedere in proprio a tutte le fasi di produzione, preferisce avvalersi di altre imprese, generalmente di dimensioni ridotte, per la produzione di “parti” del prodotto finale, dette subfornitrici.

La definizione di contratto di subfornitura è approdata con la L. del 18 giugno 1998 n. 192, che all’art. 1 statuisce: “con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.”

L’iter legislativo della L. 192/1998 si è concluso successivamente a tormentati dibattiti tra le associazioni di categoria delle piccole-medio imprese italiane e parlamento italiano, il quale nella stesura della legge ha preso spunto anche dagli ordinamenti di altri paesi europei predisporre misure normative di intervento sui problemi connessi alla suddetta disparità di potere. Al fine di evitare la soccombenza contrattuale di una delle parti la medesima regolamenta i requisiti del contratto di subfornitura:

  • all’art. 2 c. 1 sancisce la forma scritta ab substantiam del contratto di subfornitura, specificando al successivo c. 2 che in caso di nullità per mancanza di forma scritta il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate ed al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto;
  • all’art. 3 trattando di interessi e scadenze stabilisce che il termine contrattuale non può superare i 60 giorni (prorogato sino a 90 da accordi interprofessionali); che gli interessi di mora, scattano automaticamente dopo 60 giorni, maggiorati dell’8% rispetto al tasso ufficiale e che per i pagamenti eccedenti i 30 giorni rispetto al termine convenuto è prevista una penale del 5% ed infine che le modifiche degli ordini imposti dal committente conferiscono al subfornitore un diritto di adeguamento prezzo;
  • all’art. 6 sancisce la nullità delle clausole vessatorie, quali i patti che attribuiscono potere unilaterale di modifica del contratto al committente.

Nonostante gli accorgimenti del legislatore, la realtà dei fatti nei rapporti tra imprese, descrive una dimensione che evidenzia una problematica, frequentemente, lasciata in ombra: la dipendenza economica del subfornitore rispetto al committente. L’impresa committente, spesso, è la sola cliente della subfornitrice e nello svolgimento del rapporto contrattuale impartisce specifiche istruzioni, anche rigide, alla subfornitrice creando per quest’ultima una situazione di debolezza contrattuale e, conseguentemente, forte asimmetria e squilibrio tra le parti contrattuali.

L’abuso di dipendenza economica – La fattispecie e la disciplina applicabile

L’art. 9 della L. 192/1998, con lo scopo di colmare una lacuna ordinamentale dovuta all’assenza di qualsivoglia riferimento normativo per la tutela del contraente debole, prevede che: “è vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi e nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è tenuta conto anche dalla reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato le alternative soddisfacenti”.

Difatti, sino ai primi anni ’90 non esisteva una disciplina ad hoc sull’argomento e tale norma, dai lavori preparatori, era stata pensata per essere inserita nella precedente legge Antitrust n. 287/80 per la regolazione sul mercato della concorrenze tra le imprese, per avere un’applicazione generale.

Le ipotesi di dipendenza economica che si presentano con maggiore frequenza nella prassi sono:

  • rifiuto di vendere o rifiuto di comprare dal subfornitore;
  • imposizioni di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie;
  • interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

Tali ipotesi di abuso possono alternativamente danneggiare direttamente la subfornitrice senza provocarne la fuoriuscita dal mercato, ovvero eliminare la controparte tout court ed infine provocarne la fuoriuscita od impedirne l’accesso ad un determinato mercato, senza però comprometterne la sopravvivenza.

Gli articoli della legge 192/1998, che tutelano le imprese subfornitrici dall’abuso di dipendenza economica, sono una mera specificazione dell’art. 9, che ne dà la definizioni. In realtà il ricorso alla norma è talmente sporadico che lo scopo deterrente e di tutela, che le era stato attribuito durante i lavori preparatori, non ha sancito l’effetto sperato, arginando così e, non eliminando, il problema. Infatti, nei rapporti commerciali tra imprese continua a presentarsi l’abuso da parte delle committenti, che ostacolano l’attività della subfornitrice sino a danneggiarla.

Conclusioni

Nei rapporti commerciali regolati dal contratto di subfornitura si presentano spesso abusi di dipendenza economica i quali vengono valutati sulla base di due criteri, ossia la presenza di eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi tra le parti e la possibilità per la parte che ha subito l’abuso di reperire alternative valide sul mercato.

Il ricorso alla tutela disposta dalla L. 192/1998 sembra a tutt’oggi debole.

Al fine di rafforzare tale tutela e dare una soluzione concreta al problema potrebbero essere predisposti:

  • obblighi giudiziali di contrarre tout court, magari a determinate condizioni, per rimediare al comportamento abusivo dell’impresa dominante;
  • procedimenti slegati dall’iniziativa giudiziale obbligatoria della parte abusata.

Un intervento legislativo, seppur necessario, non sembra essere presente nell’agenda governativa.

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