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Canone speciale Rai 2014: chi e perché lo deve pagare?

Il canone speciale Rai 2014, ossia diverso da quello normalmente pagato da ogni famiglia, deve essere sostenuto da coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o, comunque, fuori dell’ambito famigliare, oppure che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (secondo quanto affermano il R.D.L. 21/02/1938 n. 246 e il D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458).
Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive, in sedi diverse, dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca), in base alla disciplina del R.D.L. 21/02/1938 n. 246.

Esso è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell’attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI, nei termini e con le modalità specificate dal R.D.L. 21/02/1938 e dal D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542.

Il primo afferma, all’articolo 10, “Ove l’abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l’apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell’apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento. La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Alla denunzia l’utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 50,60, intestato all’Ufficio del Registro, per spese dell’involucro su accennato ed accessori. Qualora l’utente intenda cedere o alienare l’apparecchio è del pari obbligato alla denunzia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato dall’obbligo del pagamento della somma di L. 50,60 di cui al comma precedente. L’utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l’apparecchio entro il 1° semestre dell’anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all’Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l’avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone. L’utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell’anno in cui ha presentato le denunzie medesime, il libretto di iscrizione a ruolo. Qualora l’utente intenda riaprire l’apparecchio già suggellato, deve fare domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 25,60 da versarsi con vaglia postale intestato all’Ufficio medesimo. L’Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale”.

Ai successivi articoli 11 e 12 si precisa, inoltre, che la chiusura dell’apparecchio, la cessione o alienazione dello stesso, come anche la sua distruzione o inservibilità (sebbene per causa di forza maggiore), non danno diritto al rimborso del canone pagato in precedenza e che la chiusura o la riapertura dei ricevitori sia effettuata dagli Uffici Tecnici Erariali del Registro.

In particolare, per la chiusura bisogna redigere apposito verbale, in triplice copia, con le specifiche dell’apparecchio, dell’abbonato e dell’abbonamento.

Con nota del 22 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico -Dipartimento per le Comunicazioni- ha precisato quanto debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.Ne consegue, dunque, che, di per sé, i personal computer, anche collegati in rete, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone, anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio, perché lo s’intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Esiste un elencazione (elaborata dal Ministero), da considerarsi a mero titolo esemplificativo, degli apparecchi atti e adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e di quelli che non lo sono, in quanto non risultano né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo. Essa comprende:

  • come dispositivi adatti alla ricezione della radiodiffusione, i ricevitori tv fissi e portatili (nonché quelli per mezzi mobili), i ricevitori radio fissi e portatili (nonché quelli per mezzi mobili), i riproduttori multimediali dotati di ricevitori radio o tv (ad esempio i lettori mp3 con radio FM integrata), i terminali d’utente per telefonia mobile dotati di ricevitore radio o tv (per esempio, i cellulari DVB-H);
  • quali dispositivi adattabili alla ricezione radiotelevisiva, i videoregistratori dotati di sintonizzatore tv, le chiavette usb comprensive di sintonizzatore radio o tv, le schede per computer che possiedono sintonizzatore radio o tv, i decoder per la tv digitale terrestre, i ricevitori radio o tv satellitare, i riproduttori multimediali con ricevitore radio o tv (ma senza trasduttore);
  • come apparecchiature non adatte né adattabili alla ricezione della radiodiffusione, i pc senza sintonizzatore tv, i monitor per computer, le casse acustiche, i videocitofoni.Il punto non è stato ancora chiarito, anche se al Governo si sono attivati, per fugare ogni legittimo dubbio di coloro che si sono visti recapitare l’ingiunzione.Con tale circolare, si è ricordato che l’articolo 17 del D.L. 201/2011 (convertito nella Legge 214/2011) afferma come le imprese e le società debbano indicare il numero del loro abbonamento speciale alla radio o alla televisione, nonché la categoria di appartenenza (ai fini della tariffa), nel modello unico per la dichiarazione dei redditi. Successivamente, con la nota del 22.2.2012 n. 12991, il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottolineato che i personal computer sono esclusi dall’onere di pagamento del canone speciale, a meno che non siano dotati di un sintonizzatore (specificando che per apparecchi atti a ricevere trasmissioni radiotelevisive s’intende quelli dotati di un sintonizzatore, mentre per apparecchi adattabili, quelli con sintonizzatore privo di decodificatore o trasduttore, oppure se tali dispositivi possono essere collegati esternamente). In un comunicato stampa del 21 febbraio 2012, la stessa Rai si è giustificata, dichiarando di non aver mai richiesto il pagamento del canone speciale per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, di uno smartphone o di un tablet. La lettera inviata, in quel periodo, sarebbe, dunque, rivolta solo a chi utilizzava i predetti apparecchi come tv.

Si evince, quindi, che obbligati a pagare siffatto canone siano gli esercenti attività d’impresa, ditte individuali o società; vengono esclusi i lavoratori autonomi.

A onor di cronaca, già in passato, precisamente nel 2012, si era verificato in “balzello” simile, tanto è vero che il Governo, nella persona del Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, è dovuto intervenire, emanando un’apposita circolare, al fine di fornire le necessarie precisazioni, chiarendo, così, la situazione.

Va, altresì, precisato che, recentemente, la Rai ha inviato la richiesta di canone speciale RAI 2014 anche a professionisti o artigiani ben diversi dai canonici ristoratori o albergatori, che generalmente fanno della televisione un mezzo centrale della propria attività, ingiunzioni di pagamento per il canone inevaso.