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Guida in stato di ebbrezza: e adesso che si fa?

La normativa di riferimento: sanzioni e facoltà del multato in caso di ebbrezza di lieve entità

L’articolo di riferimento per la guida in stato di ebbrezza è il 186 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.) il quale prevede sanzioni amministrative differenti a seconda del tasso alcolemico che viene riscontrato al soggetto fermato. Se il livello di alcool nel corpo accertato è compreso tra più di 0,5 g/l e meno di 0,8 g/l, la sanzione parte da un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di € 2.000,00.

A ciò consegue un’ulteriore sanzione, accessoria alla precedente, che corrisponde alla sospensione della patente da 3 mesi a 6 mesi.

Essa è disciplinata dall’articolo 218 del Codice della Strada, introdotto (insieme ad altre norme del codice stesso) dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, secondo il quale l’organo che ha ritirato la patente di guida invii la stessa, unitamente alla copia del verbale, entro 5 giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione.

Entro tale termine (perentorio), il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo in caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può prestare istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida: tale permesso, qualora sia concesso (a fronte di adeguata motivazione e documentazione, nonché per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto in cui si lavora con mezzi pubblici o, comunque, non propri), varrà solo per determinate fasce orarie e, in ogni caso, per non oltre tre ore al giorno. Il periodo di sospensione è, in tale circostanza, aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondando per eccesso.

L’ordinanza che reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente, appunto, fasce orarie e numero di giorni, deve essere emanata dal prefetto stesso entro 15 giorni e deve essere notificata immediatamente all’interessato, il quale deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. Il prefetto ha, altresì, l’onere di indicare, nell’ordinanza, il periodo al quale s’estende la sospensione stessa (il cui minimo e massimo sono fissati da ogni singola norma e vengono di volta in volta comminati, in relazione all’entità del danno apportato dal guidatore, alla gravità della violazione commessa e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare). Bisogna poi sottolineare che l’ordinanza deve comunicarsi anche all’anagrafe degli abilitati alla guida, per i fini previsti dall’articolo 226 comma 11 CdS (disposizione relativa all’organizzazione degli archivi dell’anagrafe nazionale). Il permesso di guida può essere concesso solo una volta in costanza di sospensione della patente.

Se l’ordinanza non viene emanata entro 15 giorni, il titolare della patente può ottenere la restituzione della stessa ad opera della prefettura.

Per quanto concerne, invece, il verbale, bisogna sottolineare che il suo ritiro da parte dell’individuo multato (trattasi di ritiro immediato alla contestazione sul luogo della violazione) equivale a notifica dello stesso, a nulla rilevando che chi lo ritira rifiuti di firmarlo, come sostiene la Corte di Cassazione (Sez. I, sentenza n. 19025 del 29.09.2005). Dalla data in cui viene contestata l’infrazione e ritirato il verbale, inizia a decorrere, per il trasgressore, il termine per il ricorso giurisdizionale.

Pertanto, in tale circostanza, non è possibile successivamente opporre ricorso alla cartella esattoriale (in base all’articolo 615 c.p.c.) conseguente al mancato pagamento della multa, eccependo l’omessa notifica del verbale (questo è l’orientamento della Corte di Cassazione nella sentenza 195 del 9.01.2014).

Conclusioni

In sintesi:

a) Qualora al conducente sia riscontrato un tasso alcolemico compreso tra più di 0,5 g/l e meno di 0,8 g/l, la sanzione amministrativa prevista parte da un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di  € 2.000,00; ad essa viene applicata un’ulteriore sanzione accessoria, la sospensione della patente, che può variare da 3 a 6 mesi.

b) A fronte di quest’ultima, il soggetto multato può chiedere, entro 5 giorni dalla contestazione dell’infrazione  (termine perentorio), al prefetto (che deciderà entro 15 giorni), se dalla violazione non è derivato un incidente, un permesso di guida per recarsi al lavoro, laddove non gli sia possibile farlo con altri mezzi. Ad istanza accettata, con il permesso che non può superare le tre ore al giorno e che è esercitabile nelle sole fasce orarie determinate dal prefetto, i termini per la sospensione della patente saranno  aumentati di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per cui è stata autorizzata la guida, arrotondando per eccesso.

c) Il provvedimento del prefetto è immediatamente notificato all’interessato che lo esibirà nelle situazioni autorizzate.

d) La concessione  può avvenire una sola volta, in circostanza di sospensione della patente.

e) Se il prefetto non si esprime nei 15 giorni previsti, il conducente potrà ottenere la restituzione della patente.

Conoscere questa disciplina si rivela molto importante considerando che il tema di cui si discute è di estrema attualità e riguarda una larga fascia degli automobilisti, posto che si tratta delle violazioni nelle quali si può incorrere anche con un consumo moderato di alcolici.