Come è noto la legge sull’usura (legge 108/1996), ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono considerati usurari.
Ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi, si deve fare riferimento al momento in cui gli interessi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento (art. 1, co. 1 D.L. 394/2000, convertito in legge 24/2001). La Banca d’Italia rileva trimestralmente i tassi effettivi globali medi (TEG) applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Con riferimento ai rapporti che le Aziende quotidianamente intrattengono con gli Istituti di Credito, e il relativo contenzioso che si è generato al fine di ottenere il rimborso di quanto è stato indebitamente percepito da quest’ultime, è di estrema attualità la questione relativa alla possibilità di tener conto degli interessi moratori ai fini del calcolo del tasso usurario sulle operazioni di finanziamento. Sull’argomento è di recente intervenuto l’Arbitro Bancario Finanziario (c.d. ABF) il quale, contrastando quanto in precedenza sostenuto dalla Cassazione con la Sentenza del 9 Gennaio 2013, n. 350 e dalla Corte Costituzionale, ha affermato che dal calcolo devono essere esclusi gli interessi moratori.
Nei “Chiarimenti in materia di applicazione della Legge Antiusura” del 03.07.2013 , al punto 4), l’Arbitro precisa che “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perchè non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del Cliente“. L’orientamento fatto proprio dall’Arbitro Bancario-Finanziario si fonda principalmente su due considerazioni, una di carattere prettamente giuridico e una di carattere logico:
A) La particolare natura giuridica degli interessi moratori L’Art 644, co. 4, c.p. stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito“. Ai fini del calcolo dell’interesse usurario, pertanto, si deve tener conto solo di quegli elementi che attengono strettamente all'”erogazione del credito”. Gli interessi moratori, assimilabili alle sole ipotesi di inadempimento di un obbligo, non attengono all’erogazione del credito, bensì all’eventuale fase patologica successiva del rapporto. Ciò posto – precisa l’Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento, seduta del 19.03.2014) – la differente natura giuridica degli interessi corrispettivi e di quelli moratori determina anche l’impossibilità di sommare aritmeticamente gli stessi.
B) L’impossibilità di comparare i costi del credito con il TEG (Tasso Effettivo Globale) Il tasso d’interesse è considerato usurario quando supera il Tasso Effettivo Globale, determinato trimestralmente sulla base dei tassi praticati sul mercato. Per poter verificare l’usurarietà o meno di un tasso è pertanto necessario operare una comparazione tra la somma di tutte quelle voci attinenti il costo del credito convenuto tra le Parti e le voci di costo medio rilevate trimestralmente. Senza volersi dilungare nell’elencazione di tutte le voci che trimestralmente vengono prese in esame per la determinazione del TEG, sarà sufficiente dire che tra di esse non sono annoverati gli interessi moratori. Premesso che la sommatoria aritmetica di interessi moratori e corrispettivi è da ritenersi in ogni caso logicamente errata per i motivi sopra esposti, risulterebbe comunque impossibile comparare tra loro dei valori risultanti da sommatorie aventi ad oggetto voci tra loro differenti.
A fronte delle considerazioni sin qui svolte e della complessità della materia, è legittimo porsi dei dubbi circa l’effettiva congruità degli addebiti di interessi effettuati dagli istituti bancari. Invito quindi a considerare l’opportunità di effettuare una valutazione gratuita dei rapporti bancari esistenti e pregressi, al fine di verificare la legittimità del tasso di interesse a suo tempo applicato dal Vostro intermediario di riferimento ed eventualmente procedere con una richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito dalla Banca.