Le novità in materia di separazioni consensuali
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali in data 01 ottobre 2014 emette la circolare n. 16 con la quale fornisce chiarimenti sugli adempimenti cui sono tenuti gli Avvocati e gli Ufficiali di stato civile, in base a quanto previsto dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014 (recante provvedimenti di natura urgente per la degiurisdizionalizzazione per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), in materia di separazione personale dei coniugi, della cessazione degli effetti civili del matrimonio e dello scioglimento dello stesso (artt. 6 e 12 del predetto D.L.).
In particolare, l’art. 6 del Decreto Legge consente ai coniugi di concludere una negoziazione assistita da un Avvocato, senza l’instaurazione di un procedimento civile, con delle specificazioni per i casi in cui vi siano figli minorenni, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Le parti scelgono di recarsi da un Avvocato, con l’intenzione di cooperare in buona fede e con lealtà.
Entro 10 giorni dall’accordo raggiunto e redatto in forma scritta, all’Avvocato della parte è fatto obbligo di trasmettere una copia autentica di quest’ultimo all’Ufficiale di stato civile del comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio: l’accordo deve anche presentare le certificazioni disposte dal DPR 396/2000 (il c.d. “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”).
Qualora vi sia prole non autosufficiente, la separazione e il divorzio sono comunque resi più brevi grazie ad un emendamento del relatore Giuseppe Cucca (PD): l’accordo di negoziazione deve essere trasmesso entro 10 giorni al Pubblico Ministero che, qualora ritengano siano tutelati gli interessi della prole, lo autorizza. Altrimenti entro 5 giorni trasmette l’atto al presidente del Tribunale che fisserà nei 30 giorni successivi la comparizione delle parti stesse.
In caso di violazione del predetto obbligo, l’Avvocato incorre in una sanzione amministrativa da € 5.000 a € 50.000.
Gli effetti degli accordi raggiunti decorrono dalla data certificata negli accordi stessi e riportata nelle annotazioni a margine dell’atto di matrimonio e di quello di nascita di entrambi i coniugi, nonché inserita nella scheda anagrafica individuale degli interessati.
Una volta trasmessa la convenzione di negoziazione, nessun altro adempimento è previsto a carico dell’Avvocato.
Alla negoziazione assistita, tuttavia, dal Decreto Legge viene affiancata la possibilità per i coniugi di raggiungere autonomamente un accordo, senza la presenza di un Avvocato, recandosi poi semplicemente a formalizzare l’intesa raggiunta dinanzi all’Ufficiale di stato civile.
Conclusioni
La riforma introdotta dal Decreto Legge n. 132/2014 in materia di separazione personale dei coniugi, della cessazione degli effetti civili del matrimonio e dello scioglimento dello stesso lascia ampie possibilità a marito e moglie di addivenire ad un accordo, senza passare per le lungaggini del processo civile, ma non per questo in assenza di regole certe da rispettare.
Fonti
G. Negri, “Arriva il divorzio fai da te, anche senza Avvocato. Ecco la mini-riforma”, articolo datato 13 settembre 2014, su www.ilsole24ore.com;
“Separazione dei coniugi, negoziazione assistita: gli adempimenti dell’avvocato”, articolo datato 01 ottobre 2014, su www.altalex.com;
E. Bronzo, “Separazione e divorzio più veloci anche se ci sono figli minorenni”, articolo datato 16 ottobre 2014, su www.ilsole24ore.com.