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L’invasione di campo ai tempi del Palio di Siena: non è una questione di privacy!

Il Comune di Siena ricorre in appello presso il Tribunale di Siena [commento a Tribunale di Siena, Sezione Unica Civile, 08 Marzo 2013, n.193] avverso il provvedimento del Giudice di Pace a cui si era precedentemente rivolto il Signor B.M., chiedendo l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, notificatagli il 17 giugno 2011, intesa a sanzionare la violazione dell’ordinanza sindacale che disciplina le Prove e la Carriera del Palio di Siena del 2 luglio 2010.

La violazione addebitata all’attuale appellato, consiste nell’aver “invaso, discendendo dal suo palco, la pista del Campo durante lo svolgimento della Carriera, prima dello scoppio del “mortaletto”.

Lo stesso ha ammesso di essersi effettivamente diretto verso la Mossa, solo quando ha avuto la certezza che la propria contrada stesse vincendo, scendendo dal palco e correndo “radente ai palchi”, a suo dire, senza portare intralcio o creare rischi, alla pari di altri suoi contradaioli.

Ha, tuttavia, eccepito che l’identificazione e la contestazione non furono immediate, bensì ebbero luogo in un secondo momento, attraverso immagini inutilizzabili, perché estratte da sistemi di videosorveglianza dei quali non era stata data informativa, ai sensi del Provvedimento del  Garante della Privacy (punto 3.1.2), datato 08.04.2010.

I riferimenti normativi

I rilievi video-fotografici acquisiti agli atti del Comando di polizia municipale sarebbero, nello specifico, fotografie scattate da privati imprenditori del settore o per conto del Consorzio per la tutela del Palio.

Ciò premesso, è altrettanto importante sapere che il Palio ha personalità giuridica propria, distinta da quella del Comune di Siena (appellante), come si evince dal suo sito ufficiale.

Tale caratteristica consente di non ritenere applicabile il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, datato 08 aprile 2010, che attiene, nello specifico, alla video-sorveglianza, in quanto mezzo di raccolta dati ben più invasivo e quantitativamente potente della fotografia.

Al contrario, per le fotografie opera la l. 22 aprile 1941, n. 633 la quale prevede apposita disciplina per le riproduzioni grafiche, stabilendo che queste siano utilizzabili, solo se collegate a “fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico”.

In ogni caso, l’informativa sulla privacy, che, secondo il Sig. BM sarebbe mancata, segue quanto disposto ex D.Lgs. n.196/2003, art. 13, Codice della Privacy.

Quest’ultimo, infatti, esclude che la succitata informativa sia dovuta, qualora non si raccolgano informazioni presso l’interessato, ma presso soggetti diversi.

Il richiamo effettuato alla l. n. 689/1981, chiarisce la natura e le modalità del trattamento dei dati e dei diritti dell’interessato di intervenire, nonché i soggetti potenzialmente coinvolti nel prosieguo del procedimento:  mentre il verbale evidenzia chi sia l’ente titolare e responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai fini sanzionatori.

La decisione

In definitiva il Tribunale non ravvisa alcun profilo di illegittimità genetica dell’ordinanza sindacale violata dal sig. B.M., né alcun profilo di inutilizzabilità delle immagini carpite dalla video-sorveglianza.

L’eccezione formulata dall’improvvisato invasore di campo per cui la sua violazione “non avrebbe causato intralci o rischi”, peraltro, non è condivisibile, dal momento che l’invasione della pista, ove si svolge la Carriera, proprio in prossimità dell’arrivo, comporta pericoli di per se stessa, essendo un momento e un punto dove i cavalli, anche quelli scossi, possono arrivare a gran velocità.

Gli “hooligans” delle varie Contrade sono avvisati.