In tempi di crisi e di difficoltà aziendali, ritorna prepotentemente il tema della SRL in liquidazione.
Per la mia esperienza, questa fase viene spesso “sottovalutata”, soprattutto nell’ambito delle PMI.
La sottovalutazione consiste nel non riconoscere nella liquidazione volontaria una vera e propria procedura[1], ritenendo tali esclusivamente quelle disciplinate dalla Legge Fallimentare[2].
E’ comprensibile: a differenza di altre procedure, la liquidazione volontaria non garantisce particolari privilegi[3].
E’ altrettanto chiaro che ci sono delle situazioni in cui procedere alla liquidazione volontaria è l’unica soluzione plausibile.
La prima cosa da fare, in ogni caso, è evitare la tentazione di “risparmiare” e fare da soli.
Per questi casi[4], un liquidatore esperto può fare la differenza sia nel limitare l’impatto delle azioni giudiziarie sulle società ed impedire (o minimizzare) l’insorgere di responsabilità personali.
Perché consiglio di evitare di fare il Liquidatore di SRL in liquidazione?
Mi è capitato di vedere, nella pratica professionale, diversi casi in cui il Cliente (già amministratore) è stato consigliato dal proprio commercialista di svolgere anche il ruolo di liquidatore.
Tale attività di liquidazione, però, non è stata in alcun modo controllata dal professionista nella sua parte “operativa” (si badi bene: non per negligenza, ma per il semplice fatto che non era stato a ciò espressamente incaricato).
Il liquidatore, lasciato libero di muoversi ha svolto una attività liquidatoria “allegra”, pagando in base alla disponibilità del momento e solo alcuni dei debitori, senza alcun criterio, in alcuni casi addirittura ripartendo dell’attivo a se stesso senza alcun ragionevole motivo.
Inutile dire che questo comportamento ha avuto conseguenze rovinose[5] e mi sono trovato a dover gestire la difesa in relazione a fatti lesivi già irrimediabilmente compiuti.
Poiché da sempre la mia attività professionale ha come missione quella di evitare o limitare il contenzioso, sono un convinto assertore della necessità di individuare preventivamente un liquidatore esperto.
Per quale motivo scegliere un liquidatore esperto per la SRL in liquidazione?
Per evitare di fare errori.
E’ meglio fare un passo indietro ed affidarsi a qualcuno che abbia già avuto esperienza della gestione di liquidazioni complesse.
Un liquidatore esperto è pienamente cosciente del fatto che:
- deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico;
- la responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori;
- non deve omettere l’attivazione di procedure concorsuali, qualora sia necessario;
- non deve effettuare pagamenti “preferenziali” (cioè favorire un creditore rispetto ad un altro di rango superiore).
Un liquidatore esperto, quindi:
- si attiverà per procedere alla massimizzazione degli attivi della società ed in particolare al recupero dei crediti pendenti;
- svolgerà la sua condotta liquidatoria nel rispetto della parità di trattamento dei creditori (c.d. par condicio creditorum), suddividendo la massa dei creditori in classi suddivise in base a criteri (chirografari, privilegiati assistiti da garanzie personali o reali, crediti muniti di titolo esecutivo), procedendo ad esempio con accordi a saldo e stralcio di pari percentuale;
- rappresenterà attivamente gli interessi della Liquidazione innanzi alle sedi competenti, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale di fronte all’Agenzia delle Entrate / Inps.
- manifesterà chiaramente ai soci, in caso di incapienza dell’attivo, la necessità di attingere a risorse ulteriori nell’interesse di una chiusura proficua della procedura
***
Questo tipo di assistenza professionale, in team con un Avvocato aziendalista ed il commercialista della società, sono a mio avviso essenziali per accompagnare una chiusura non traumatica della SRL in liquidazione.
Non perché chi ha fatto l’amministratore della società sia immediatamente divenuto incapace di gestirla.
Semplicemente la liquidazione volontaria segue delle logiche diverse, che nulla hanno a che vedere con l’amministrazione ordinaria di una SRL.
E’ bene tenerlo presente e fare un passo indietro al momento opportuno.
Avv. Giuseppe Bellini
________________________________________________________________________________________________________________________________
[1] Al contrario, questa è disciplinata dal codice civile gli artt. 2484 e ss.
[2] Piano attestato ex art 67 LF, accordo di ristrutturazione 182-bis, concordato preventivo.
[3] Penso ad esempio, alla sospensione delle azioni esecutive e cautelari prevista in caso di attivazione del concordato in bianco (Art 168 LF).
[4] Di norma sotto le 500.000,00 euro di debiti complessivi, ma non esistono dei veri e propri limiti…
[5] Chiunque abbia una minima dimestichezza con il nostro ordinamento giuridico, comprende che un tale comportamento può avere sia conseguenze in termini di responsabilità civile che penale.