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Il patto di famiglia

“Gli strumenti a tutela del patrimonio DELL’IMPRENDITORE”

 Parte TERZA 

PATTO DI FAMIGLIA (ARTT. 768 bis – 768 octies C.C.)

Torniamo nuovamente sul tema della tutela del patrimonio familiare ed aziendale dell’imprenditore.

La legge n. 55 del 14 febbraio 2006 ha introdotto un apposito capo, il V-bis, intitolato “Del patto di famiglia”, all’interno del titolo IV dedicato alla divisione.

Come noto, ai sensi dell’art. 458 c.c., i patti successori sono vietati, in quanto con tali patti si vincolerebbe la volontà di un probabile testatore.

Questa volontà deve rimanere libera sino alla fine della sua vita; infatti, il testamento è un atto sempre revocabile.

Lo scopo del lLgislatore con l’introduzione di questo istituto a, è stato quello di “soccorrere” l’imprenditore.

Chi ha la necessità di trasferire la propria azienda ad uno o più discendenti, circostanza assai frequente, potrà farlo in deroga al suddetto divieto.

Prima dell’intervento del legislatore?

Il Legislatore è intervenuto per sopperire all’inadeguatezza della disciplina delle successioni rispetto alle esigenze imprenditoriali.

La normativa ha, pertanto, recepito l’esigenza di favorire il ricambio generazionale nell’azienda.

Ma cosa succedeva in precedenza?

L’imprenditore con più figli (interessati o meno all’Azienda), disponeva del complesso di norme sulla donazione.

Utilizzando tali norme di legge l’imprenditore poteva donare in vita ad alcuni dei figli l’azienda, mentre agli altri ulteriori beni immobili, come ad es. appartamenti.

Nonostante ciò, il medesimo poteva andare incontro a diversi rischi, tra i quali la lesione della quota di legittima con conseguente azione di riduzione o collazione.

La novità normativa

La nuova disciplina ha coordinato, sul piano normativo, il divieto di patti successori e la deroga parziale a tale restrizione.

In questo modo il titolare di un’azienda può porre in essere un contratto con il quale trasferire l’azienda, salvaguardando nel contempo l’unità familiare.

Si realizza, quindi, un patto successorio lecito stipulato tra l’imprenditore, da un lato ed i suoi discendenti (coniuge e altri legittimari) dall’altro.

Il predetto rapporto contrattuale consente all’imprenditore, dunque, di trasferire in vita l’azienda a uno o più suoi discendenti senza che il coniuge e gli altri legittimari possano, successivamente alla sua morte, mettere in discussione il patto, chiedendo collazione o riduzione.

I limiti dell’istituto

Nonostante la stipula di un patto di famiglia, l’imprenditore ha il dovere di salvaguardare le quote dei legittimari.

Pertanto gli assegnatari dell’azienda dovranno corrispondere agli altri legittimari quanto spetterebbe loro ai sensi dell’art. 536 c.c..

Questa caratteristica rappresenta uno dei limiti dell’istituto, in quanto può far sorgere problemi di liquidazione degli assegnatari.

Per non parlare dell’ulteriore ostacolo della necessità di preventivo consenso di tutti i beneficiari.

Da ultimo, benché l’intenzione del legislatore fosse la ricerca di una soluzione pratica al fine del passaggio generazionale, il patto di famiglia non risulta molto distante dall’istituto della compravendita, dal quale si distingue solo dal fatto che il prezzo dell’azienda deve essere corrisposto non all’imprenditore cedente, bensì agli altri legittimari.

Sintesi di vantaggi e svantaggi del patto di famiglia

I vantaggi di tale istituto sono:

  • l’opportunità di derogare al divieto generale di patti successori;
  • la possibilità di trasferire in vita l’azienda solo ad alcuni discendenti.

Gli svantaggi, invece, sono:

  • il necessario e preventivo accordo di tutti i futuri legittimari;
  • non viene neutralizzato il problema della frammentazione del patrimonio, facendo sorgere problemi di liquidità per colui/coloro che devono corrispondere la quota spettante ai legittimari non assegnatari.

CONCLUSIONE

Lo strumento, studiato ad hoc dal legislatore, ha conosciuto alterne fortune.

Preventivo accordo di tutti i legittimari e corresponsione della quota di legittima a tutti gli assegnatari ne hanno limitato l’applicazione.

Per superare questi limiti, l’istituto del Trust sembra la soluzione migliore.

Avv. Giuseppe Bellini                                   Dott.ssa Maddalena Comiotto

 

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[…] in effetti, i tradizionali strumenti quali holding e patto di famiglia, non hanno alcuna valenza nè finalità […]

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