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Come giustificare un inadempimento per Coronavirus?

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Le conseguenze del mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni previste dai contratti è un tema di stringente attualità.

La domanda è semplice: i vincoli contrattuali rimangano validi ed efficaci nonostante il Coronavirus?

Il Governo ha tentato di dare risposta, ma non sembra aver aggiunto molto rispetto ai rimedi già esistenti[1].

In particolare: il D.L. 17 marzo 2020, n. 18[2] c.d. Decreto Cura-Italia

Nel Decreto Cura Italia è stata inserita, all’art 91, la seguente disposizione:

All’articolo 3 del decreto –  legge  23  febbraio  2020,  n.  6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, e’ inserito il seguente:

6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1218  e 1223 c.c., della responsabilità del  debitore,  anche  relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

Che cosa significa?

In buona sostanza si è voluto mandare un messaggio ai Giudici civili che saranno in futuro chiamati a valutare gli inadempimenti contrattuali di chi userà il Coronavirus come “causa a lui non imputabile”.

Il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus DEVE ESSERE SEMPRE VALUTATO ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore.

E ciò, sia con riguardo al risarcimento del danno, sia in tema di applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Niente a che vedere con un automatismo, ma solo un elemento che rientra nel prudente apprezzamento del Giudice.

Evidentemente il Governo, nello scrivere la norma, temeva abusi e strumentalizzazioni.

In particolare nell’ambito dell’esecuzione di obbligazioni di pagamento, il rischio c’è.

E potrebbe portare a numerose azioni di recupero crediti.

Quindi cosa fare concretamente per giustificare l’inadempimento?

Sembra banale, ma:

  • è opportuno rivolgersi ad un legale esperto di questioni contrattuali, possibilmente agendo ben prima della scadenza del termine previsto per l’adempimento dell’obbligazione;
  • il legale dovrà evidenziare, con una lettera-raccomandata rivolta al creditore della prestazione, per quali ragioni logico-giuridiche e fattuali il futuro inadempimento è diretta conseguenza dei provvedimenti di contenimento emanati dal Governo o dalla Regione interessata.

Ad esempio, quale conseguenza delle restrizioni in materia di movimento o per le limitazioni derivanti dalla sostanziale chiusura degli studi professionali, o per l’impossibilità di trascrivere gli atti notarili in conservatoria.

Se questi motivi sono effettivi ed attuali, i possibili scenari sono sostanzialmente due:

  1. questa norma può aiutare a far prevalere il buonsenso senza incorrere in inutili contenziosi, attendendo che passi l’emergenza Coronavirus;
  2. qualora si decida di procedere ugualmente ad un contenzioso, l’aver chiarito sin da subito le ragioni dell’inadempimento potrà costituire un elemento utile (e decisivo) per la difesa futura.

E’ altrettanto chiaro che se questi motivi fossero invece palesemente dilatori (ad esempio, nel caso di un mancato pagamento per prestazioni già eseguite e scaduto ben prima dell’insorgenza del virus e dei relativi provvedimenti), la norma prevista dal Governo non sarà di alcun aiuto, in particolare in una difesa da azioni di recupero del credito.

Avv. Giuseppe Bellini

 

 

[1] Inadempimento contrattuale (1218 cod.civ.), Impossibilità (1256 cod. civ.) e impossibilità sopravvenuta (1467).

[2] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020).

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