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Festival di Sanremo e tutela giuridica del format televisivo

Partendo dall’esempio del Festival di Sanremo, che si sta celebrano in questi giorni, il presente articolo vuole porre l’attenzione sulle questioni attinenti la tutela giuridica in Italia dei format televisivi, ovvero dei programmi televisivi.

Grazie alla globalizzazione, infatti, i format di successo hanno avuto una rilevante diffusione planetaria.

Si pensi, solo per fare alcuni esempi a: Chi vuol essere milionario, Ballando con le stelle, Grande fratello, Xfactor, et cetera.

Pertanto, è doveroso domandarsi se i programmi televisivi possano essere considerati alla stregua delle opere dell’ingegno tutelate dalla normativa sul diritto d’autore[1] od al, contrario, quale tipo di tutela l’ordinamento italiano riserva.

Le questioni: qualificazione del format televisivo e tutela riservata dal nostro ordinamento

La normativa di riferimento è la L. 633/1941 sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio relativamente alle opere dell’ingegno.

Ai sensi dell’art. 1 della normativa sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” e la tutela riguarda i diritti morali  (inalienabili), economici e connessi dell’autore, che ha diritto esclusivo di pubblicarla, riprodurla in maniera diretta od indiretta e temporanea o permanente, trascriverla, rappresentarla, comunicarla al pubblico (anche on demand), distribuirla, elaborarla, concederla in prestito/noleggio, registrarla e tradurla (artt. 12 – 19).

Da ciò consegue che, affinchè l’opera possa considerarsi legittimamente immessa nel web, è necessaria l’espressa autorizzazione dell’autore della stessa.

Si evidenzia, inoltre, che all’art. 2 non si fa alcun cenno ai format televisivi tra l’elenco delle opere di ingegno. Anche a livello europeo non vi è una normativa di riferimento per i programmi televisivi.

Sviluppi giurisprudenziali

Pertanto, non esistendo una specifica disciplina[2], nell’ordinamento italiano ed europeo, vi è certamente un vuoto normativo.

In proposito,  si segnalano gli sviluppi giurisprudenziali italiani in tema di tutela giuridica del format televisivo:

  1. un primo orientamento ritiene che il format televisivo in generale non possa trovare la protezione prevista per le opere di ingegno, in mancanza di una normativa di riferimento, con l’unica eccezione per i programmi televisivi che siano manifestati in maniera creativa ed originale[3];
  2. un secondo orientamento, interpreta in maniera allargata le nozioni di originalità e creatività richieste dalla L. 633/1941, finendo per attribuire la medesima tutela ai format televisivi sulla scorta della definizione formulata dal Presidente della SIAE[4];
  3. infine, una rilevante pronuncia che, indipendentemente dalla definizione di format televisivo elaborata dalla SIAE, ritiene che lo stesso possa essere assimilato alle opere cinematografiche e per tale motivo rientrante nell’alveo della tutela prevista per le opere dell’ingegno[5].

Conclusione

Si segnala a tutti coloro che siano interessati a riprodurre indirettamente o direttamente, pubblicare, comunicare al pubblico, ecc… programmi televisivi (con tutte le caratteristiche di format con impianto complessivo dal punto di vista narrativo, dell’ambientazione, dei personaggi, delle scenografie) che è consigliabile avere prima ottenuto l’espressa autorizzazione dell’autore/i, nonostante non vi sia una specifica normativa.

Infatti, in considerazione degli sviluppi giurisprudenziali in materia e la loro non univocità[6], pare opportuna l’adesione all’orientamento più restrittivo che prevede la necessità di autorizzazione, al pari delle opere dell’ingegno elencate all’art. 2 della L. 633/1941.

 

[1] Legge 22 aprile 1941 n. 633

[2] “https//www.siae.it/it/gsearch – Licenza web TV: autorizzazione per video on demand e servizi di flusso”, ove si precisa che, qualora Web TV desiderassero riprodurre repliche di di serie tv, film, simili, servizi download, nonché opere tratte da dvd, cd audio e simili, non è sufficiente la licenza Siae, che è limitata repertorio amministrato da SIAE, ma è necessario ottenere ulteriori autorizzazioni, ad esempio della case madre e case discografiche. A tal proposito la SIAE si riferisce ad autorizzazioni, senza far alcun riferimento alla normativa che imporrebbe tali autorizzazioni.

[3] Trib. Roma 27/01/2000 e Trib. Cagliari 26/01/2007.

[4] Tale orientamento ha preso le mosse dal convegno del 2007 tenutosi a Roma, durante il quale il Presidente della SIAE ha elaborato una definizione di format televisivo come opera di ingegno che ai fini della tutela deve presentare gli elementi qualificanti del titolo, struttura, narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi, cfr. Trib. Bologna 26/09/2011;

[5] Trib. Roma 21/10/2011

[6] cfr. contra Cass. 13249/2011

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