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Fusione inversa: quali ragioni economiche la giustificano?

La fusione inversa è una particolare forma di fusione aziendale per incorporazione, nella quale è la società controllata che incorpora la controllante.

Infatti, a differenza della fusione per incorporazione, in cui è la società controllante che conserva la propria soggettività giuridica mentre le altre vengono assorbite e si estinguono, in questo tipo di fusione, è la società controllata che si trova nell’attivo del suo stato patrimoniale le azioni della società controllante.

MA QUALI SONO LE IPOTESI DI MAGGIORE INTERESSE?

A livello pratico, possono verificarsi tre seguenti casi:

  1. la società controllante-incorporata deteneva il 100% della società controllata-incorporante, la controllante – incorporata era una holding di partecipazione che nel suo attivo aveva unicamente la partecipazione totalitaria nella società controllata – incorporante;
  2. la società controllante-incorporata deteneva una partecipazione di maggioranza non totalitaria nella società controllata-incorporante;
  3. la società controllante-incorporata possedeva una partecipazione di controllo non maggioritario nella società controllata-incorporante (art. 2359, 1° comma, n. 2 Cod. Civ.[1]).

MA QUALI SONO INVECE LE RAGIONI ECONOMICHE CHE SPINGONO DUE SOCIETA’ A PROMUOVERE UNA “FUSIONE INVERSA”?

Le ragioni economiche che possono spingere due società a scegliere una “Fusione inversa” piuttosto che un altro tipo di fusione sono:

  1. la società controllata deteneva licenze, autorizzazioni o beni, che risultavano onerose, difficoltose o impossibili da ottenere per la controllante;
  2. la società controllata godeva di un particolare “status”, ovvero la società controllante (incorporata) era una holding con operatività limitata, mentre la controllata (incorporante) era una società operativa che deteneva rapporti con clienti, fornitori, banche, amministrazioni pubbliche ecc…;

E infine, la fusione inversa consente di evitare le modifiche o aggiornamenti della corrispondenza, dei sistemi software e contabili, delle comunicazioni rivolte ai soggetti con i quali la società controllata (incorporante) intratteneva rapporti, ed ottenere così dei benefici in termini di adempimenti contabili ed amministrativi e un considerevole risparmio di costi diretti.

Spesso la prassi suggerisce che questo tipo di operazione straordinaria consegue ad una più complessa operazione di acquisizione societaria.

Dott.ssa Denise Amato                                                         Avv. Giuseppe Bellini

 

 

 

 

[1] Art. 2359 1° co.: Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

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