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5 buoni motivi per aprire LTD in UK!

Aprire LTD in UK: di che si tratta?

La Private Limited Company si presenta come un modello legislativo studiato per le società a ristretta base azionaria che non intendono rivolgersi al mercato regolamentato.

In quest’ottica emerge la prima differenza rispetto alle Public Companies, tradizionalmente più adatte all’esercizio di attività di impresa di maggiori dimensioni, che offrono la possibilità di ricorrere al mercato azionario per la collocazione dei titoli fra il pubblico.

Non per questo, tuttavia, si deve ritenere che tutte le Public Companies siano quotate in borsa (infatti, la maggioranza non lo è).

La definizione di Private Limited Company ci perviene dal “Companies Act” del 1980: in esso si può leggere che “private company, unless the context otherwise requires, means a company that is non a public company”, ossia che tutte le Società che non sono identificabili come Public Companies sono inquadrabili nella predetta categoria.

Occorre, di contro, precisare che, ferma restando la definizione in negativo che ne offre, tale atto prevede in realtà tre tipi di Private Company:

  1. la Private Company Limited by shares, con responsabilità limitata al capitale azionario sottoscritto;
  2. la Private Company Limited by guarantee with share capital i cui soci rispondono nei limiti del capitale sottoscritto e della garanzia prestata;
  3. la Private Company Limited by guarantee, senza capital azionario, ove la responsabilità dei soci è limitata alla prestazione di una garanzia.

Il primo modello è quello di gran lunga più diffuso, in special modo per quanto riguarda l’esercizio di attività d’impresa.

Il “Companies Act” ha prescritto per la prima volta che il suffisso “Limited” o “ltd” sia applicabile alle sole Private Companies, mentre che alla ragione sociale delle Public Companies, si debbano aggiungere le parole “Public Limited Company”, o più semplicemente “plc”.

La maggiore differenza tra le due forme societarie sta nel fatto che la Private Company, al contrario della Public Company, soggiace all’espresso divieto di offrire al pubblico azioni od obbligazioni.

Una società Limited si può paragonare alla fattispecie italiana della “S.R.L.” (Società a responsabilità limitata).

Il suo capitale minimo è di 100 Sterline inglesi e il valore di quest’ultimo può essere stabilito a libera scelta tra i soci: il capitale stabilito non deve essere, comunque, versato.

La responsabilità limitata può essere ridotta ad un 2% del capitale stabilito.

Perché conviene?

L’Inghilterra non è una “Zona Franca” dell’Europa, in quanto anche qui ci sono leggi e regole che vengono tranquillamente applicate in caso di necessità.

Il Paese gode di grande reputazione economica a livello mondiale ed è la porta preferita per il commercio europeo verso Asia e Stati Uniti, in quanto queste Nazioni conoscono la garanzia dell’applicabilità delle Leggi Inglesi.

L’Inghilterra offre ai suoi imprenditori immensi vantaggi che sono stati stabiliti attraverso leggi giuste e molto semplici da capire: l’imprenditore può, così, avviare e gestire un’azienda in modo facile, evitando lunghe attese, barriere burocratiche e costi iniziali troppo elevati che non fanno altro che far spendere energia inutile durante la fase di costituzione ed avviamento.

In tale Paese, inoltre, l’imprenditore può godere di molte agevolazioni fiscali, ossia tasse ridotte rispetto ad altri Paesi Europei, oppure l’esenzione totale da imposizione fiscale.

Una Limited costituita in Inghilterra ha gli stessi diritti di una qualsiasi altra Società di capitali costituita in un diverso Stato membro dell’UE, ma rimane coperta dalla legge sotto la quale la società stessa è stata costituita e dove ha la sua sede legale principale.

Può, inoltre, scegliere di aprire una sede di rappresentanza o una sede secondaria per l’esercizio della sua attività: in particolare, se apre una sola sede di rappresentanza in Italia, non occorrono comunicazioni né iscrizioni alla Camera di Commercio o Ufficio IVA Italiano (qualsiasi attività verrà svolta tramite la società con sede legale in Inghilterra e quindi con tassazione in Inghilterra); se, invece, vi instaura una sede secondaria, sarà necessaria solamente la comunicazione al REC con richiesta di Partita IVA, indicando che l’attività si svolge in Italia.

Il Diritto Societario britannico ha subito una riforma, chiamata “Company law Reform Act 2006”, entrata definitivamente in vigore nel 2009. Essa ha come obiettivi la sollecitazione dell’intervento e l’interessamento degli azionisti, far prevalere l’approccio “prima di tutto si pensa in piccolo”, la facilitazione della gestione delle società commerciali e l’implementazione della flessibilità del sistema.

In particolare, per le Società Limited, si è previsto l’obbligo di costituirsi online (che va ad affiancarsi al già esistente vantaggio di non doversi necessariamente avvalere di un notaio per il compimento degli atti necessari).

Inoltre, per la costituzione di una Limited, non si ha il dovere di dotarsi di una Partita Iva (almeno sino a circa i 100.000 euro di fatturato), i soci possono essere al 100% italiani (con tutti i diritti uguali a quelli di un cittadino inglese), la contabilità può essere tenuta interamente online, l’ispettorato del lavoro non esiste, eventuali fallimenti dichiarati in Italia (ovvero protesti, interdizioni, ecc.) non si applicano in Inghilterra e chiunque può essere amministratore di una Limited (pur svolgendo attività interamente in Italia).

Ecco dunque 5 buoni motivi per aprire  LTD in UK:

1) il Paese gode di grande prestigio ed esperienza nell’attività di impresa (nonché nel commercio internazionale);

2) è stato elaborato e sviluppato un impianto giuridico di leggi e regole, per svolgere qualsiasi attività imprenditoriale, molto semplice ed efficace;

3) prevede una burocrazia ridotta quasi a zero;

4) consente ad una Società Limited di svolgere la sua attività in tutto il mondo, senza dover avere una presenza fisica in Inghilterra;

5) presenta costi di costituzione, di esercizio e fiscali molto convenienti ed i tempi per la costituzione di una società privata si attestano fra le 24 e le 48 ore.

Ciò non toglie che, affinché tutti gli adempimenti (seppur limitati rispetto a quelli previsti nel nostro Paese per la costituzione di una S.r.l. siano correttamente soddisfatti e rispettati, è necessaria la consulenza di un professionista, che affianchi coloro i quali intendano avviare un’attività imprenditoriale in Inghilterra.

Avv. Giuseppe Bellini                                     Dott. Giacomo Larcinese

 

 

 

Fonti

  1. Bruno, “Profili del diritto societario inglese alla luce della riforma”, in Riv. Soc., 2004
  2. Del Giudice, “La riforma del diritto societario nel Regno Unito: semplificazione o complicazione?”, su www.filodiritto.com;
  3. Del Giudice, “Costituire una società “Limited” in Inghilterra: perché conviene”, su www.delgiudice.clara.net.