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Abuso di dipendenza economica: come “reagire” all’Azienda cliente?

Abuso di dipendenza economica tra imprese

La fattispecie

L’art. 9 della Legge 192/1998, la cd. Legge sulla subfornitura, disciplina l’istituto dell’abuso di dipendenza economica.

Questa norma è nata per tutelare l’imprenditore che, trovandosi in posizione di debolezza contrattuale nei confronti di altro imprenditore, subisca l’abuso perpetrato da quest’ultimo nei suoi confronti.

Rilevante risulta l’esigenza di delineare le ipotesi abusive e di prevenirne la portata con relativi strumenti di tutela.

Imprese a integrazione verticale

In particolare, in dette fattispecie contrattuali quelle in cui si manifestano maggiormente i fenomeni abusivi sono i contratti tra imprese a integrazione verticale, cioè quelli in virtù delle quali viene a mancare l’elemento della concorrenzialità e in cui i soggetti appartengono a segmenti diversi della medesima filiera produttivo-distributiva.

La peculiarità di questo rapporto attiene al controllo posto in essere da ogni impresa circa una serie di processi od operazioni necessari e strumentali alla realizzazione del prodotto.

Impresa pubblica

Altra particolarità è rappresentata da rapporti contrattuali tra imprese in cui una dei contraenti sia un’impresa pubblica: in tal caso, la controparte privata sarà scelta con un procedimento ad evidenza pubblica che tenga conto del principio della concorrenza.

Ma non bisogna trascurare che anche in tali casi, e non di rado, si presentano ipotesi abusive, stante la possibilità per la parte pubblica di predisporre strumenti contrattuali unilaterali e vessatori nei confronti dell’impresa privata in evidente stato di debolezza contrattuale.

Un rimedio è possibile?

Per tutte le volte in cui sia configurabile una fattispecie abusiva da parte di un’impresa avente maggiore potere contrattuale rispetto all’altra, l’ordinamento non ha previsto uno strumento deterrente ovvero di tutela, ma sia la giurisprudenza sia l’opinione più recente della dottrina civilistica hanno ravvisato nella norma sull’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 L. 192/1998, un presidio a tutela dell’impresa debole.

Fermo restando che tale disposizione è inserita in una normativa di settore, quello della subfornitura, va sottolineato che ciò è avvenuto solamente dopo un travagliato iter parlamentare che ne aveva ipotizzato, sin dall’origine, la collocazione all’interno della normativa antitrust.

La normativa

Esiste la possibilità per l’impresa dominante di determinare, nei rapporti commerciali con la controparte, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi, allorché non vi sia per quest’ultima la possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

L’espressione “eccessivo squilibrio”, a parere dell’orientamento dottrinale prevalente, risulta nuova e pare perciò opportuno ricordare che la mancata applicazione immediata di tale disposizione fu dovuta proprio alla genericità e alle difficoltà ermeneutiche sottese al significato dell’espressione stessa, nonché di quella “alternative soddisfacenti”.

Il termine “abuso”, inoltre, viene collegato dalla norma in analisi ad una serie di fattispecie che sono ipotesi meramente esemplificative: rifiuto di vendere o comprare, imposizioni contrattuali gravose o discriminatorie, interruzione volontaria delle relazioni commerciali in atto.

Ambito di applicazione dell’art. 9 L. 192/1998

Uno dei nodi interpretativi più dibattuto in dottrina attiene all’ambito di applicazione dell’art. 9 L 192/1998.

Solo di recente la questione è stata dipanata in maniera pressoché definitiva dalla giurisprudenza.

È sufficiente citare a tal proposito l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 24906 del 25 novembre 2011: in essa si afferma “che l’abuso di dipendenza economica in analisi configura una fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall’esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura, la quale presuppone in primo luogo la situazione di dipendenza economica di un’impresa cliente nei confronti di una fornitrice ed inoltre che l’abuso determini un significativo squilibrio di diritti e obblighi, considerato anzitutto il dato letterale della norma, laddove si parla di imprese clienti e fornitrici (l’uso del termine cliente non è presente altrove nel testo di legge)”.

Presupposto essenziale, quindi, è che il rapporto commerciale sia fondato su di un contratto.

Tanto è vero che il comma terzo dell’art. 9 prevede la nullità del patto che realizzi l’abuso di dipendenza economica.

È proprio l’utilizzo del termine Cliente, senza qualsivoglia riferimento della norma al contratto di subfornitura, che fa propendere la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie per l’applicabilità della disciplina sopra indicata, secondo un’interpretazione estensiva, a tutti i rapporti contrattuali tra imprese.

Tale lacerazione ermeneutica non ha consentito che la norma potesse essere applicata fin dalla sua emanazione in tutta la sua portata effettiva.

Tutto quanto sin’ora detto è suffragato anche da un’attenta lettura dei lavori preparatori, che volevano l’inserimento della disposizione nella disciplina generale di cui alla legge antitrust, la n. 287/1990 (e quindi precedente a quella sulla subfornitura).

Conclusioni

Il divieto di abuso di dipendenza economica disciplina i rapporti contrattuali tra imprese, nei quali vi sia sperequazione tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti.

La finalità è impedire che il contraente più forte abusi di questa sua condizione nei confronti della controparte.

Orientamento ormai prevalente in merito è che la disposizione in commento debba intendersi come di portata generale.

Sarà applicabile a tutti i contratti tra imprese e non solo a quelli di subfornitura.

Sarebbe comunque a nostro avviso necessario un coraggioso intervento legislativo per renderne effettivo l’utilizzo.

Avv. Giuseppe Bellini

 

Fonti

Contratti tra imprese e abuso di dipendenza economica”, su www.filodiritto.it; Corte di Cassazione, Sez. Unite, ordinanza n. 24906 del 25 novembre 2011.

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