Continuità Aziendale*: la fattispecie
La nozione di continuità aziendale è da sempre ben presente all’attenzione degli aziendalisti.
Negli ultimi anni è entrata a pieno titolo anche nel mondo del diritto.
Prima nella disciplina del bilancio e successivamente in quella delle procedure concorsuali.
Nel primo ambito, ed entro certi limiti anche in quello di liquidazione, la continuità aziendale costituisce l’indispensabile presupposto perché si possa applicare un insieme di regole dettate in proposito dal Codice Civile.
Nel secondo, invece, essa rappresenta l’opzione che l’imprenditore può scegliere, qualora sussistano determinate circostanze (specialmente, se si prospetti il superamento della crisi d’impresa).
L’attenzione si è progressivamente spostata dalla figura soggettiva dell’imprenditore a quella oggettiva dell’attività d’impresa e dell’azienda (di cui si vuol favorire la continuità, al fine di salvaguardarne il più possibile il valore, soprattutto in un’ottica di tutela dei creditori).
La continuità aziendale nel bilancio
Il D. Lgs. n. 127/1991 riconosce espressamente, nella disciplina di bilancio d’esercizio, il principio secondo cui la valutazione delle poste dev’essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività (art. 2423 bis, n. 1 c.c. come da ultimo modificato con la Direttiva UE sui bilanci consolidati).
Lo conferma anche l’art. 2428, n. 6 c.c. che fa obbligo agli amministratori di dar conto della prevedibile evoluzione della gestione attraverso la relazione accompagnatoria del bilancio.
La continuità aziendale nelle procedure concorsuali
Nelle procedure concorsuali, invece, è un’opzione che è consentito scegliere in luogo di altre.
Già in passato era possibile che il curatore vendesse, a terzi, l’impresa del fallito ancora in funzionamento, senza smembrarla; ciò non era, tuttavia, ipotesi molto frequente.
Da tempo il Legislatore si è posto l’obiettivo di mutare almeno in parte la tendenza in uso negli anni Novanta di tenere in vita, attraverso un uso alternativo delle procedure concorsuali, imprese già in crisi irreversibile.
Prova ne siano i diversi ritocchi che ha subito la disciplina del concordato preventivo negli anni.
Questa intenzione è confermata dalla recente legge-delega per la riforma fallimentare, a cui rinviamo per maggiore approfondimento.
Il bilanciamento tra interesse dei creditori e Imprenditore
Abbiamo detto che la ricerca della continuità aziendale è finalizzata alla tutela dell’interesse dei creditori.
Gli operatori del settore conoscono molto bene il problematico bilanciamento tra:
- azioni autonome, rimesse all’apprezzamento dei creditori,
- strumenti di tutela esterna (affidati al giudice, quali concordato o accordi di ristrutturazione);
- diritti del debitore
- repressione degli abusi ai danni dei creditori
Che principio guida la scelta dell’Imprenditore?
Difficile a dirsi, naturalmente.
Perseguire la continuità aziendale, lo diciamo da tempo, richiede un approccio muldisciplinare che non sempre è possibile mettere in campo con risorse proprie.
Sia che si operi in campo stragiudiziale, sia che si decida di optare per delle procedure concorsuali, sarà rilevante far emergere i vantaggi di far continuare la realtà esistente piuttosto che liquidarla e procedere con un nuovo progetto, magari con nuova finanza derivante da investimenti esterni.
E non è detto che questa seconda opzione sia necessariamente a reale detrimento dei creditori.
Avv. Giuseppe Bellini
* Fonte: articolo liberamente ispirato dalla pubblicazione di R. Rordorf, “La continuità aziendale tra disciplina di bilancio e diritto della crisi”, in “Le società”, 8-9 / 2014