Danno alla immagine della persona giuridica
In quanto danno non patrimoniale, è risarcibile non solo a favore delle persone fisiche, ma anche a vantaggio delle persone giuridiche o altri soggetti collettivi?
Rispondiamo partendo dall’orientamento della Corte di Cassazione in tale materia.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con sentenza n. 12929 del 4 giugno 2007, afferma che va posta una differenza tra:
- danno patrimoniale (così come previsto dall’art. 2043 c.c.) e
- danno non patrimoniale (così come enucleato dall’art. 2059 c.c.).
Il primo corrisponde al danno patrimoniale esclusivamente concretatosi in una conseguenza del fatto illecito economico.
Il secondo ricomprende:
- il danno morale in senso soggettivo (perturbamento dell’animo del danneggiato, derivante dall’illecito subito),
- i danni patrimoniali non in senso economico (come, ad esempio, il danno per la lesione in sé di una situazione giuridica riconducibile a diritti fondamentali della persona).
Dove sorgono i problemi?
Il danno patrimoniale, come conseguenza di una fattispecie illecita, è da sempre fonte di risarcimento sia per una persona fisica sia per una persona giuridica.
Quindi società di capitali o di persone; ente territoriale esponenziale come lo Stato, la provincia, il comune; associazione riconosciuta e non.
I problemi nascono in ordine al danno non patrimoniale.
Esso va distinto dal danno morale, che è un turbamento nella sfera psichica del danneggiato, in quanto un danno simile non può sussistere per un ente o una società.
Per di più sarebbe, per questa, di difficile prova.
Il danno non patrimoniale propriamente inteso, infatti, comprende ogni lesione alla sfera giuridica dell’individuo, pur non traducendosi in una perdita patrimoniale.
In base a quanto premesso, si dovrebbe avere una risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., quando venga in rilievo la lesione di un diritto inviolabile, inerente alla persona e non avente natura economica, ai sensi dell’art. 2 Cost.
La Suprema Corte, tuttavia, pur sottolineando che in tali disposizioni si faccia riferimento alla persona fisica, ritiene comunque risarcibile il danno non patrimoniale, inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo e da quello biologico, anche in favore delle persone giuridiche.
E ciò nonostante per questi non sia configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patema d’animo o, più in generale, agli enti collettivi, pur privi di personalità giuridica (comunque considerati dall’ordinamento come dotati, in vario modo, di soggettività giuridica).
Ciò è possibile ogniqualvolta vi sia lesione di una situazione giuridica del soggetto in questione e il fatto lesivo incida su diritti che rappresentino l’equivalente di diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente garantiti.
In concreto, quali danni sono risarcibili?
A tal proposito è necessario citare l’orientamento del Tribunale di Milano.
Con sentenza del 22 novembre 2001 ritiene risarcibili, a favore della persona giuridica, i danni conseguenti all’obiettiva offesa dell’onore, della reputazione, dell’immagine commerciale, dell’identità politica, nonché storica e culturale.
Tali posizioni, infatti, sono, di per sé, suscettibili di apprezzamento, indipendentemente da una loro valutazione economica, che, tra l’altro, deve essere liquidata in via equitativa, e dalla prova di una lesione agli interessi commerciali patrimoniali del soggetto leso.
Quando si ha una lesione all’immagine dell’impresa?
A fronte di quanto premesso, va ulteriormente precisato che l’immagine di un’impresa si esprime anche nella considerazione che di questa hanno i consociati o singole platee a cui la società specificamente si rivolge.
Logica conseguenza è, dunque, che anche una diminuzione della considerazione della persona giuridica, a causa dell’utilizzo, mezzo stampa, di qualsivoglia espressione che non sia frutto di dissenso ragionato (ossia di una critica quale esplicazione del diritto d’espressione, costituzionalmente garantito), ma di un’aggressione gratuita e distruttiva, sia fonte di un danno non patrimoniale risarcibile per lesione dell’immagine commerciale.
Il danno, in concreto, può configurarsi sia sotto il profilo dell’incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche, che operano negli organi della società o dell’ente (anche di una pubblica amministrazione), e nell’agire dell’ente sia nella minor considerazione del soggetto tra i consociati.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 319, del 25 marzo 2014.
Il danno all’immagine dell’ente come danno diretto sia alla persona giuridica sia ai suoi partecipanti
Si può inoltre affermare che il danno per violazione dell’immagine commerciale dell’impresa colpisce direttamente non solo la persona giuridica in sé, bensì anche i singoli membri della stessa, soci compresi.
Questi ultimi patiscono, anche a causa di una condotta di un terzo nei confronti della società, quindi, un danno diretto, perciò risarcibile.
Due sono i casi particolari da sottolineare con riguardo alla trattazione in esame:
1) seguendo sempre l’orientamento della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza n. 12929, del 4 giugno 2007, che propone una lettura costituzionalmente orientata, si può affermare che la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, ha il diritto di organizzare i propri organi e i propri uffici, nonché la propria azione amministrativa sulla base del principio di buon andamento, di economicità, di efficienza, imparzialità e di trasparenza.
Si tratta di un diritto proprio e personale della Pubblica Amministrazione la cui lesione comporta danno all’immagine: diritto pregiudicato o impedito da chi agisce per la Pubblica Amministrazione; l’illecito comporta immediatamente la lesione del valore costituzionale e del danno all’immagine, ledendo l’immagine di una c.d. “buona amministrazione”.
Tale danno incide sulla fiducia cittadinanza e amministratori (in via immediata) e sulla capacità di giungere ai fini istituzionalmente previsti (in via mediata).
2) quando la lesione all’immagine sia posta in essere da un lavoratore, può essere effettuato il licenziamento dello stesso (cfr. Cassazione Civile, Sezione lavoro, sentenza n. 11220, del 14 giugno 2004), in quanto si viola l’obbligo di fedeltà (generando, così, giusta causa per il licenziamento stesso).
Il lavoratore, infatti, si deve astenere non solo dai comportamenti indicati nell’art. 2105 c.c., ma anche da quelli che per loro natura e conseguenze appaiono in contrasto con gli interessi e le finalità dell’impresa.
Si avrebbe, così, caduta dell’immagine aziendale ed, eventualmente, un danno patrimoniale per la perdita di commesse e occasioni di lavoro.
La giurisprudenza, di merito e di legittimità, è ormai concorde nel ritenere che il danno in esame non è un danno-evento (rappresentato dal fatto in sé della lesione), bensì un danno-conseguenza (ossia un accadimento che si ricollega alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso causale).
La prova dell’esistenza di un nesso di causalità è posta a carico del danneggiato stesso il quale deve inoltre dimostrare l’ammontare del danno, in quanto quest’ultima valutazione spetta al Giudice.
La quantificazione del danno?
La valutazione equitativa del danno si pone in essere, ai sensi dell’art. 1226 c.c., quando il danno stesso non possa essere quantificato, o tale operazione sia molto difficile, a patto che venga accertata la sussistenza del danno.
Tale decisione consente di evitare che, per rispettare il principio di certezza del diritto, si applichino pedissequamente alcune norme che, nel caso concreto, possano portare ad un’ingiustizia di fatto.
La funzione dell’attività del giudice, in questi casi, può essere decisoria (quando manca una norma specifica o quella esistente è carente, e vi è espressa previsione ai sensi dell’art. 113 c.p.c.), integrativa (in base a quanto afferma l’art. 115 c.p.c. secondo cui, senza necessità di prova, il giudice può utilizzare a fondamento del suo provvedimento decisioni che rientrano nella comune esperienza).
Il giudizio così assunto, deve indicare espressamente le ragioni su cui il Giudice fonda il proprio processo logico , risultando, quindi, insindacabile, anche in sede di legittimità.
Conclusioni
Il danno all’immagine di una persona giuridica, sia essa un’associazione, una società, un ente collettivo in genere o un ente esponenziale della Pubblica Amministrazione è pienamente risarcibile.
Per tale soggetto può ravvisarsi, infatti, la risarcibilità del danno non patrimoniale, in quanto l’immagine (commerciale se si tratta di imprese), è un diritto equivalente a uno dei diritti fondamentali della persona umana e costituzionalmente garantiti.
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Avv. Giuseppe Bellini