Scroll Top

Incidente sulla pista da sci: responsabilità?

INCIDENTE SULLA PISTA DA SCI: CHI E’ RESPONSABILE?

La fattispecie

Il tema della sicurezza sulle piste da sci (nonché quelle da snowboard) suscita da sempre discussioni e legittime divergenze di opinioni.

Lo sport in montagna comporta, come tantissime attività all’aria aperta, una serie di rischi congeniti, ma allo stesso tempo, dati e statistiche confortano (permettendo di non far ritenere lo sci uno sport pericoloso).

È’ in questo contesto che la Federazione Internazionale ha diramato ufficialmente le “Norme di Condotta dello sciatore e del fondista”: esse rappresentano il documento fondante il codice di comportamento per gli appassionati dello sport della neve.

In materia risulta molto importante anche la Legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Essa enuclea gli obblighi dei gestori delle aree dalla stessa normativa individuate (c.d. aree sciabili attrezzate) e segnatamente quelli di assicurare agli utenti la pratica dell’attività sportiva e ricreativa in condizioni di sicurezza (con la messa in sicurezza delle piste e la segnalazione delle situazioni di pericolo), di soccorrere, nonché trasportare ai centri di assistenza, gli infortunati sulla piste. Salvo che il fatto costituisca reato, non rispettando i predetti doveri, i gestori sono passibili di sanzione amministrativa. I gestori delle aree sciistiche attrezzare (eccezion fatta per quelle per lo sci di fondo) sono anche responsabili civilmente per la regolarità e la sicurezza dell’esercizio delle piste, ottemperando alla manutenzione ordinaria e straordinaria di queste.

Contestualmente a tali prescrizioni a carico dei gestori, nella succitata Legge vengono precisati anche gli obblighi posti in capo agli utenti delle piste: l’utilizzo del casco omologato per i minori di 14 anni, il rispetto delle regole per la circolazione sulla pista, il soccorso a chi si trova in difficoltà.

Nel testo ora in parola, inoltre, si stabilisce che il concessionario e il gestore non siano responsabili per gli incidenti che si verifichino nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi e che in caso di scontro tra sciatori si presume il concorso di colpa. Specifiche regole di condotta sono, invece, previste dal Congresso di Bariloche del 1977 per i fondisti e dal Congresso di Portorose del 2002 per lo sci alpino e lo snowboard.

L’orientamento di dottrina e giurisprudenza

La diffusione dello sci (e di recenti alcune sue varianti) quale fenomeno di massa ha costretto gli operatori giuridici a interrogarsi sulla disciplina giuridica applicabile a questi contratti c.d. “del tempo libero” (per esempio, il contratto atipico della risalita su mezzi a fune, quello per l’organizzazione di attività ricreative, ecc.).

È’ doveroso precisare che in relazione al servizio di risalita da valle a monte si sono sviluppate più opinioni: quella più corretta lo inquadra come un rapporto contrattuale principale, mentre gli altri servizi sono offerti a titolo di cortesia o come autonomi rapporti contrattuali (costituirebbe quindi un aspetto di un pacchetto di servizi messi a disposizione dell’utente e si potrebbe invocare la normativa sulla pubblicità ingannevole ovvero quella prevista per i pacchetti turistici).

Si è discusso, inoltre, anche sulla valenza temporale del biglietto (c.d. skipass), ai fini della responsabilità del gestore. Per il trasporto terrestre, la responsabilità a volte parte al momento dell’emissione del biglietto di viaggio (ai sensi dell’art. 1681 c.c.) e, quindi, la responsabilità, secondo chi sposa questa tesi, si estenderebbe a qualsiasi sinistro subito dal passeggero prima della partenza (purché dopo l’acquisto del biglietto). Non tutti condividono questa opinione, in quanto confonde la fase di conclusione del contratto con quella di esecuzione dello stesso (si sottoporrebbe, infatti, il gestore ad una responsabilità eccessivamente prolungata). Si è, quindi, imposta una posizione più razionale per cui il vettore è responsabile nei limiti di quelle fasi preliminari ed accessorie alla partenza, il cui svolgimento è propedeutico al trasferimento con mezzo meccanico.

La dottrina tradizionale, tuttavia, non contesta la possibilità di qualificare il contratto di risalita come trasporto tipico e ritiene invocabile la responsabilità del vettore per i danni subiti dal trasportato (art. 1681 c.c.).

Nello stesso senso si è esposta parte della giurisprudenza (la quale lo considera contratto tipico oneroso e ravvisa il momento iniziale in cui sorge la responsabilità del vettore con la presa di contatto tra il mezzo e il passeggero). In caso di responsabilità per danno del trasportato, il gestore dovrà dimostrare di aver fatto tutto ciò che è in suo dovere per evitarlo.

Per quanto riguarda la fase di discesa (ossia da quando il trasportato ha compiuto pochi passi per neutralizzare la spinta del mezzo), il discorso si fa più complesso: tutto dipende dall’obbligazione assunta dal gestore, ossia se essa si riferisca alla sola risalita o anche a più ampi servizi. È’, dunque, necessario indagare ogni caso nel concreto.

In merito va sottolineato che taluni orientamenti ritengono di considerare la responsabilità del vettore-gestore comprensiva anche per gli incidenti che accadono in fase di discesa, giustificando tale teoria secondo una connessione con il fine ultimo per cui si sfrutta l’impianto di risalita ovvero secondo un collegamento negoziale (identità fra il vettore e il gestore della pista) oppure per l’accessorietà tra il contratto di risalita e la fruizione dell’impianto di discesa.

Recentemente, anche la giurisprudenza si è dimostrata meno restia a ipotizzare una risarcibilità per i danneggiati durante la fase di discesa, specie se il danno è dovuto a carenze di manutenzione delle piste o a omessa segnalazione di pericoli da parte del gestore.

Ciò, tenendo presente che a tutt’oggi appare ravvisabile un concorso di colpa del danneggiato in caso di sinistro, allorché l’utente medesimo, a conoscenza delle anomalie della pista perché debitamente segnalate, non si sia astenuto dall’utilizzo di un impianto che renda difficoltosa la risalita (in tal senso si è espressa la Corte d’Appello di Torino in data 24 aprile 1993).

La caduta dello sciatore, è bene ribadirlo, anche se dovuta a imperizia o imprudenza, non è evento imprevisto o eccezionale. Ne consegue che il gestore risponde in concorso con il danneggiato dei danni alla persona, qualora quest’ultimo sia caduto fuori pista per le condizioni pessime della pista (orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte di Appello di Torino in data 05 luglio 1997).

Recentemente, invece, più correttamente la giurisprudenza ha ravvisato una responsabilità del gestore ai sensi dell’art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito), in quanto il danno subito dallo sciatore in fase di discesa è eterogeneo rispetto al contratto di trasporto da valle a monte sottoscritto con lo stesso gestore (si ammette il concorso a carico del vettore-gestore di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale).

Conclusioni

La discesa lungo una pista da sci rappresenta una fase chiaramente ulteriore rispetto alla risalita e durante la stessa il gestore non avrebbe alcuna possibilità di incidenza o controllo, concretandosi in un’attività dello sciatore con mezzi propri e condotta autonoma. Già da tempo, infatti, la giurisprudenza ha sottolineato che l’attività del gestore riguarda la sola risalita e non può estendere anche i suoi effetti alla fase di discesa con gli sci; ciò considerando che la manutenzione delle piste deve sottostare ad apposite normative regionali (la responsabilità non è quindi ascrivibile ad un rapporto contrattuale del vettore-gestore).

Pur vero rimane il fatto che la diligenza di cui all’art. 1681 c.c. non possa tradursi nella pretesa di piste da sci totalmente prive di insidie (anche perché cunette e pendenze sono elementi irrinunciabili per chi ama questo sport): ciò non toglie che il rischio sopportato dallo sciatore non possa estendersi fino ad essere un rischio atipico (ad esempio non può pensare di trovarsi dinnanzi ad un ampio tratto di pista non innevata!).

Quindi, gestori e sciatori attenti: nessuno di voi è completamente esente da colpe!

 

Fonti

Federazione Italiana Sport Invernali, su www.fisi.org;

Ruscica, “La responsabilità civile con gli sci”, articcolo del 25 marzo 2010, su www.altalex.com.