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Panama Papers: la parola alla difesa!

Ho lasciato passare qualche settimana (e nello specifico quasi tutto il mese di aprile) perché, occupandomi di costituzione di società  estere e relativi servizi fiduciari per la tutela del patrimonio personale, volevo vedere fino a che punto si sarebbe spinta la pressione mediatica sul tema dei c.d. PANAMA PAPERS.

Sul rischio che si tratti di una beffa, almeno per quanto riguarda i Clienti italiani, invito alla lettura dell’articolo comparso sul Sole24ore oggi.

L’occasione di un approfondimento, almeno per quanto mi riguarda, è nata leggendo la “difesa” (se così vogliamo chiamarla) dello studio Mossack Fonseca, portato agli onori delle cronache come il punto di riferimento a Panama di politici, teste coronate, vip ed establishment per quando riguarda la costituzione di società  offshore.

Tralascio tutti i banali discorsi circa la perfetta legittimità  da parte di qualunque imprenditore di dotarsi di una società  offshore, con le finalità  di ottimizzazione fiscale / miglioramento gestione commerciale del proprio business, ed entro subito succintamente nel merito delle più approfondite argomentazioni dei colleghi (che trovate integralmente nel comunicato stampa che ho linkato).

1)      EVASIONE FISCALE non è ELUSIONE FISCALE

L’ottimizzazione fiscale, consistente ad esempio nel costruire delle strutture societarie finalizzate alla eliminazione del problema della doppia tassazione è perfettamente legale e non va confuso con l’evasione fiscale.

2)      DUE DILIGENCE SUI CLIENTI

Prima di effettuare ogni operazioni, i Clienti [N.B. segnalati da primari Studi Legali, banche e società  di intermediazione finanziaria] ricevevano tutti consulenza dai rispettivi professionisti del paese d’origine e dovevano rispettare la normativa KYC (volgarmente nota come normativa anti-riciclaggio); inoltre particolari procedure venivano previste per i PEPS (Persone politicamente esposte) o per i soggetti pregiudicati.

3)     IL SERVIZIO DI COMPANY SECRETARIAL E NOMINEE PER LE SOCIETA’

àˆ un servizio che consente di gestire una società  tramite terze persone, anche (volendo) con la presenza di un amministratore nominato ad hoc: aldilà  che un soggetto possa essere amministratore di più società  e più società  avere la sede nello stesso luogo fisico [n.d.r. circostanza facilmente riscontrabile anche attualmente come servizio aggiuntivo di molti Studi di Commercialisti], l’attività  di cui si discute è praticamente ammessa in qualunque giurisdizione e francamente non censurabile di per sé.

Al limite cambiano le richieste circa la nazionalità  del director in alcuni paesi o vi sono delle restrizioni su base locale.

Questo non implica in nessun modo l’ingresso nella gestione delle società , che ovviamente rimano in capo al reale beneficiario.

4)    TRUST & SERVIZI FIDUCIARI

Un conto è costituire dei trust per razionalizzare il patrimonio ed individuare dei beneficiari specifici (magari incapaci di auto-gestirsi da soli), un conto è nascondere il patrimonio, in special modo lasciando intendere che ciò sia finalizzato a frodare le banche: è bene precisare che le banche effettuano tutte le loro valutazioni rispetto ai veicoli societari che vengono proposti e sono in grado di identificare i beneficiari finali e l’origine dei fundi, ove realmente lo vogliano.

***

Non mi sembra corretto dare un giudizio sulla difesa dei Colleghi, se è vero come è vero che è la magistratura a dover valutare se vi siano state delle irregolarità  nelle procedure attuate dallo Studio.

Il tema è delicato: se anche un autorevole quotidiano ha titolato “Don’t Blame Panama. Tax Evasion Is a Global Problem“, chiunque intenda affacciarsi all’idea della costituzione di una società  estera dovrebbe prima avere ben chiaro quali sono le reali motivazioni che lo spingono e se tale sia scelta sia dettata da una reale necessità  imprenditoriale o da una apodittica volontà  di scappare dalla madre Patria.

Aldilà , infatti, di doversi documentare per affrontare la normativa di un paese diverso dal proprio (spesso fuori dalla UE, o comunque anche se all’interno della UE con delle proprie regole e mentalità  derivanti dalla storia, come ad esempio l’Ungheria), non si può pensare di andare all’avventura a fare shopping di giurisdizioni e tassazioni favorevoli senza una guida locale che consenta di valutare se questo o quel business possano avere uno sbocco sicuro nel paese target.

Al contempo, quando chi ha ben chiaro che i motivi non sono solo di una legittima ottimizzazione fiscale, ma ove si trattasse di riciclaggio, non c’è offshore che tenga: una adeguata schermatura, anche nell’ambito dei paesi che sono stati rimossi dalla Black List (e mi riferisco ai vari Lussemburgo, Montecarlo etc), può certamente consentire di salvaguardare l’anonimato, ma non certo coprire del tutto il rischio per il compimento di reati nel paese d’origine.

E’ bene evitare di farsi illudere da falsi profeti.

 

 

 

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