Ruby bis : reati di induzione e favoreggiamento della prostituzione
Il caso
Il processo d’appello che attualmente vede coinvolta come imputata, assieme al giornalista Emilio Fede e al talent scout Lele Mora, l’ex Consigliere regionale della Lombardia Nicole Minetti e conosciuto come “processo Ruby bis” ci dà lo spunto per poter ragionare sui reati di favoreggiamento e induzione alla prostituzione. La Sig.ra Minetti, infatti, viene accusata di aver gestito in Via Olgettina a Milano un condominio, favorendo la prostituzione delle ragazze che vi accompagnava a stipulare contratti di ancora non ben chiarita natura.
Ovviamente, secondo il legale della difesa il reato non sussiste, in quanto l’imputata avrebbe solamente accompagnato delle amiche a stipulare contratti per degli appartamenti, facendo loro delle cortesie: non solo non ci sarebbe prova degli atti prostitutivi, ma men che meno dei presunti pagamenti e, di conseguenza, nemmeno della presunta intermediazione contestata alla Minetti. Non a caso, sottolinea l’Avvocato, in primo grado i reati imputati a quest’ultima sarebbero stati degradati da induzione e favoreggiamento alla prostituzione al solo favoreggiamento delle maggiorenni (e la pena diminuita ad anni 5).
Certezze in merito alla vicenda non ce ne sono ancora, dal momento che la sentenza è attesa per il prossimo 13 novembre e, in ogni caso, sino alla sentenza di Cassazione vige il principio della presunzione di innocenza.
La normativa penale in merito
Sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 75 del 20 febbraio 1958, art. 3 n. 5, è punita la condotta di “chiunque induca alla prostituzione una donna di maggiore età o compia atti di lenocinio sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico sia a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.
Dal dettato normativo si evince che oltre alla figura delittuosa dell’induzione alla prostituzione dal nostro legislatore viene contemplata anche quella del lenocinio, compiuto in pubblico o con mezzi di pubblicità: per induzione s’intende qualsiasi attività di persuasione o convincimento, operata nei confronti di una donna, affinché offra il proprio corpo ad un numero indeterminato di persone (e ciò deve avvenire senza utilizzo di violenza, minaccia o inganno, altrimenti ricorrerebbe la circostanza aggravante prevista dall’art. 4, n. 1 dello stesso testo normativo); con il termine lenocinio, invece, si fa riferimento al concetto di invito al libertinaggio, realizzato da un soggetto che opera da intermediario tra la prostituta e i possibili clienti.
Alcune precisazioni meritano di essere fatte. Circa l’induzione va sottolineato che essa sussiste anche quando si convince una donna che si è allontanata dalla sua precedente attività di prostituzione a riavvicinarsi ad essa. Da ciò si nota come l’induzione possa essere intesa sia come vero proprio convincimento alla pratica della predetta attività sia come mero rafforzamento di un convincimento già insito nella donna.
Circa il lenocinio va ricordato che il reato si configura, solo qualora l’attività di intermediazione sia realizzata nei luoghi o attraverso i mezzi specificati dalla norma. Come emerge già ad una prima lettura dell’articolo in analisi, non viene preso in esame il luogo esposto al pubblico: ciò che rileva, quindi, non è il pericolo che siano visti atti di lenocinio, ma che essi siano appresi, percepiti o comunque ascoltati.
Sempre nella Legge n. 75 del 20 febbraio 1958, questa volta all’art. 3 n. 8, si individua un ulteriore reato, il favoreggiamento della prostituzione: “chiunque, in qualsiasi modo, favorisca la prostituzione altrui”.
Analizzando tale fattispecie criminosa, nel tentativo di dare un significato al termine favoreggiamento, è possibile affermare come questo si concretizzi in qualsiasi attività volta ad agevolare l’esercizio della prostituzione. Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, così che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta (Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 marzo 2001, n. 10938).La norma punisce chiunque, in qualsiasi modo, sfrutti la prostituzione altrui. In una prima accezione, lo sfruttamento consiste nel fatto di chi approfitti dei guadagni, in denaro o in altra utilità, purché economica, realizzati attraverso l’attività di prostituzione altrui.
La giurisprudenza, soprattutto di recente, si è interrogata sulla possibilità di individuare una condotta penalmente rilevante, come fonte di responsabilità, nel fatto del cliente che riaccompagni la prostituta sul luogo nel quale è avvenuto l’incontro, dopo aver consumato con essa il rapporto sessuale. Sebbene il legislatore utilizzi una formula piuttosto ampia diretta a punire chiunque favorisca “in qualsiasi modo” la prostituzione altrui, si propende per inserire nel novero delle condotte agevolatorie solo quelle che siano in grado, in concreto, di fornire un apporto o un servizio alla prostituta non facilmente ottenibili dalla medesima. In altre parole, è sempre necessario che venga fornito alla prostituta medesima un aiuto oggettivo all’esercizio del meretricio. Conseguentemente, se l’aiuto in commento viene prestato dal cliente alla donna al solo scopo di cortesia, ovvero alla prostituta in quanto persona, non sarà possibile configurare alcun estremo del delitto di favoreggiamento, sebbene tale attività si ponga in una situazione di stretta connessione con l’attività di prostituzione.
Fonti
Redazione Milano Online, “Minetti, la difesa: < ha fatto solo cortesie alle amiche, va assolta>”, articolo del 20 ottobre 2014, su milano.corriere.it;
“Ruby bis, la difesa: <Minetti va assolta, solo cortesie alle amiche dell’Olgettina>”, articolo del 20 ottobre 2014, su www.ilsecoloxix.it;
S. Mariani, “Induzione alla prostituzione e lenocidio”, AltalexPedia voce agg. al 23 ottobre 2013, su www.altalex.com;
S. Mariani, “Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione”, AltalexPedia voce aggiornata al 23 ottobre 2013, su www.altalex.com.