Scroll Top

Proposta di legge sul trasferimento di aziende e di partecipazioni sociali: quali garanzie?

Proposta di legge 1610 / 2013 della Camera dei Deputati in tema di trasferimento di aziende e di partecipazioni sociali: quali garanzie per l’acquirente?

 

Le novità introdotte dalla proposta di legge

In data 20 settembre 2013, la Camera dei Deputati ha presentato una proposta di legge (la n.1610), volta a disciplinare la fattispecie del trasferimento di aziende e di partecipazioni sociali, in particolare per quanto riguarda le possibili garanzie a favore dell’acquirente.

La proposta trova origine dal contesto di estrema incertezza che caratterizza l’effettività e l’operatività dei rimedi negoziali predisposti a tutela dell’acquirente, nell’ambito dell’acquisizione d’azienda e, in particolar modo, di partecipazioni societarie di “controllo”.

L’interesse e l’attualità di questo disegno di legge sono avvalorati anche dal fatto che, di recente,  la Corte di Cassazione ha  ribadito la natura di qualità promesse, ex art. 1497 c.c., delle clausole di garanzia, predisposte dalle parti nei contratti di acquisizione di partecipazioni societarie e rilevanti.

Viene, così, confermato l’orientamento giurisprudenziale per cui alla fattispecie in esame vadano applicati i ristretti termini di prescrizione previsti dall’articolo 1495 c.c.

Tale pronuncia viene espressamente citata nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, dove si prende atto dell’esistenza di una “zona grigia di incertezza, proprio con riguardo alle tutele dell’acquirente” e nella quale si afferma che il progetto di riforma al codice civile ha il dichiarato intento di assicurare, all’acquirente stesso, un congruo termine, entro cui risulti giustiziabile la sua pretesa, ottenendo, così, effettiva garanzia sulla base di previsioni contrattuali (in ordine alle caratteristiche del bene-azienda o del bene-partecipazione societaria).

 

Il testo normativo

Il progetto di legge, a livello d’integrazione del codice civile, prevede l’inserimento di una nuova Sezione, la IV-bis, all’interno del libro IV, titolo III, capo I del codice civile. Tale nuova sezione comprende due articoli: l’art. 1547-bis e l’art. 1547-ter.

Il primo dei due articoli tratta solamente la garanzia per “vizi della cosa venduta” (la cui disciplina è rinvenibile all’art. 1490 c.c.). Ciononostante, qualora l’oggetto immediato del contratto di vendita sia l’azienda  (con la conseguente modifica del termine di prescrizione, secondo quanto disposto dall’art. 1495 c.c.), è comunque possibile, in termini più generali, ritenere confermata l’opinione in base alla quale, nella compravendita dell’azienda, la garanzia per l’evizione, per i vizi o i difetti di qualità (riferimento normativo è  l’art. 1479 c.c.) investa anche l’intero plesso aziendale.

In particolare, ciò si verificherà, nel caso in cui il bene viziato sia essenziale all’individuazione della funzionalità dell’azienda.

Sotto questo profilo, la proposta di estensione del termine prescrittivo per l’azione legale pare condivisibile: essa tiene conto delle difficoltà operative riscontrabili nel riconoscere le difformità rilevanti del singolo bene e, soprattutto, degli effetti che tali vizi hanno sull’individuazione e sulla funzionalità del bene-azienda nel suo insieme.

Molto spesso, causa inadeguatezza della disciplina legale in relazione a un bene complesso e produttivo e al fine di tutelare l’acquirente in merito a una determinata consistenza patrimoniale dell’azienda e a date caratteristiche dei singoli beni che la compongono, sono previsti, nel contratto di vendita aziendale, specifici impegni dell’alienante sia di gestione dell’azienda sia di dichiarazione e garanzia.

Queste ultime pattuizioni hanno la chiara funzione di estendere la tutela legale dal punto di vista della nozione di vizio o difetto di qualità e delle clausole e devono, quindi, considerarsi sottratte dalla disciplina generale delle garanzie legali (compresi i termini previsti dalla prescrizione ordinaria).

Leggendo entrambi gli articoli che la proposta mira ad introdurre, infatti, sembra potersi riscontrare un’implicita conferma di ciò: l’art. 1495 c.c., delineando, quindi, un differente regime per la prescrizione, in relazione alle garanzie negoziali nel trasferimento d’azienda e in quello di partecipazioni societarie.

Il disegno di legge, quindi, tenta di dare una risposta alla diffusione di queste clausole contrattuali nel nostro ordinamento, a seguito dell’interpretazione giurisprudenziale per cui la compravendita di partecipazioni sociali ha ad oggetto la titolarità di in diritto e non il patrimonio aziendale.

Ne deriva il problema di qualificare queste pattuizioni, sia per capire, se esse siano soggette a norme imperative sia, al contrario, per verificare l’eventuale necessità di norme suppletive.

Per la giurisprudenza sono promesse di qualità ex art. 1497 c.c., con la conseguente applicazione dell’art. 1495 c.c. (prescrizione inderogabile di un anno). La dottrina, invece, si è opposta a questa interpretazione: le partecipazioni sociali sono distinte dalle caratteristiche dell’azienda e, dunque, modifiche a queste ultime non possono incidere sulle prime.

A seguito di questa incertezza interpretativa, la proposta in esame prevede che i diritti relativi alla consistenza del patrimonio, alla prospettiva reddituale e alla situazione finanziaria si prescrivono in cinque anni. Si supera, così, l’orientamento giurisprudenziale e si afferma che le clausole in esame sono prestazioni accessorie (di eventuale applicazione) al contratto di vendita, quindi, non soggette alla disciplina ex art. 1495 c.c.

 

Conclusione

In conclusione, la proposta, sebbene sicuramente migliorabile, ha il merito di intervenire su di un tema che, forse per il fatto di collocarsi a metà fra il diritto contrattuale e quello societario, non ha ricevuto la meritata attenzione; per di più, essa tiene correttamente separati gli effetti giuridici dei contratti che hanno ad oggetto le aziende rispetto a quelli riguardanti le partecipazioni sociali, delineando un diverso regime di prescrizione.

Questo è un effetto inevitabile, essendo diverso il dato di partenza, ossia la determinazione dell’oggetto del contratto.

Infine, il disegno di legge in analisi appare molto utile a favorire l’auspicata apertura del mercato italiano alla prassi tipica del commercio internazionale.

 

Fonti

Una recente proposta legislativa in tema di trasferimento di aziende e di partecipazioni sociali”, di Marco Speranzin e Andrea Tina, in “Le Società” mensile di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale, n. 3 marzo 2014, ed. Ipsoa.

 

Post Correlati